Sconto in fattura per il visto di conformità, è tassato in capo al professionista il compenso pattuito con il cliente per l’attualizzazione del credito, assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 243 del 4 maggio 2022.
Sconto in fattura per il visto di conformità, è tassato il compenso pattuito con il cliente legato ai costi per la cessione del credito.
L’importo addebitato per l’attualizzazione del credito è sottoposto ad aliquota IVA ordinaria, rientrando tra i compensi connessi alla prestazione professionale e in quanto tali assoggettati a tassazione secondo quanto previsto dall’articolo 54 del TUIR.
A fornire chiarimenti in merito è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 243 del 4 maggio 2022 affronta il tema della corretta fatturazione del riaddebito al cliente degli oneri finanziari per l’attualizzazione del credito derivante dall’applicazione dello sconto in fattura e delle regole in materia di determinazione del reddito.
Sconto in fattura per il visto di conformità, tassato il compenso per i costi di cessione del credito
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un professionista chiamato ad apporre il visto di conformità ai fini dell’esercizio delle opzioni per la cessione del credito per lavori rientranti nel superbonus e nei bonus casa ordinari.
Anche il compenso per l’apposizione del visto di conformità rientra tra le somme per le quali il cliente può optare per lo sconto in fattura. Il recupero degli importi scontati al cliente avverrà in più anni, salvo la possibilità per il professionista di optare per la cessione del credito a terzi.
Per le detrazioni diverse dal superbonus, in particolare per i bonus del 65 e del 50 per cento, l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito comporta però un aggravio finanziario per il professionista, legato all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente.
Un costo per il quale il professionista intende valutare la possibilità di pattuire uno specifico compenso aggiuntivo legato all’aggravio finanziario, e per il quale si chiedono quindi chiarimenti in merito alle procedure di corretta fatturazione e ai fini della determinazione delle imposte.
Condividendo la soluzione prospettata dall’istante, con la risposta n. 243 del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate conferma che le somme oggetto di sconto in fattura rientrano tra l’onorario pattuito per la prestazione professionale.
Ai fini IVA, l’intero imponibile della fattura dovrà essere assoggettato ad aliquota ordinaria, non trattandosi di un’operazione finanziaria esente ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972.
Per quel che riguarda nello specifico il compenso riconosciuto a seguito del riaddebito dell’onere finanziario per la cessione del credito, le somme corrisposte sono considerate compensi professionali a tutti gli effetti, tassati secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 54 del TUIR.
- Agenzia delle Entrate – risposta all’interpello n. 243 del 4 maggio 2022
- Sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità – Articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio)
Sconto in fattura per il visto di conformità, il costo per l’attualizzazione del credito è un compenso per il professionista
La risposta all’interpello pubblicata il 4 maggio 2022 dall’Agenzia delle Entrate fornisce una disamina delle regole relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura, opzioni esercitabili non solo per il superbonus ma anche per gli ulteriori interventi individuati dal comma 2, articolo 121 del decreto Rilancio.
Anche per i bonus casa ordinari, per effetto delle novità introdotte dalla legge n. 157/2021, successivamente inserite in Legge di Bilancio 2022, cessione del credito e sconto in fattura sono subordinati alla richiesta del visto di conformità e parimenti all’asseverazione di congruità delle spese.
Un duplice obbligo che lascia fuori i lavori in edilizia libera e quelli di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, fatta eccezione degli interventi rientranti nel bonus facciate.
Guardando nello specifico al visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate conferma che la spesa sostenuta concorre al limite massimo ammesso in detrazione da parte del contribuente e può essere oggetto di sconto in fattura.
L’esercizio dell’opzione da parte del cliente presuppone che il professionista acconsenta al pagamento della fattura, in tutto o in parte, mediante la cessione del credito.
Un passaggio che, sotto il profilo fiscale, comporta che le somme oggetto di sconto in fattura, rientrando nell’onorario pattuito per la prestazione professionale, siano assoggettate ad IVA ordinaria.
Il corrispettivo aggiuntivo pattuito con il cliente per l’attualizzazione del credito ricevuto, a fronte degli oneri finanziari per la cessione a soggetti terzi, è quindi assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
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