In seguito alla scadenza disposta per la conclusione dei
lavori ai fini del rilascio del condono non è possibile
realizzare ulteriori opere sull’immobile abusivo, ad eccezione di
determinati casi previsti dalla legge.
Di conseguenza, non è consentito in alcun modo provvedere con
interventi che modifichino e alterino il manufatto in maniera
significativa con l’obiettivo di renderlo sanabile
successivamente alla scadenza dei termini stabiliti. Si
tratterebbe infatti di un indebito tentativo di aggirare la
disciplina legale, che avrebbe il solo effetto di aggravare
ulteriormente l’illecito già commesso, andando a creare altre opere
abusive.
Condono edilizio: quali lavori ammessi dopo il termine di
legge?
A spiegarlo è stata la Corte di Cassazione con
la sentenza
dell’11 marzo 2024, n. 11413 con cui
ha respinto il ricorso presentato contro il diniego sulla richiesta
di incidente di esecuzione, finalizzato a ottenere la revoca o
la sospensione dell’ordine di demolizione divenuto
irrevocabile.
Sul punto, gli ermellini hanno ricordato che, in materia di
condono edilizio, possono essere
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