Il condono edilizio non può essere rilasciato per opere che
siano state realizzate successivamente alla chiusura della
finestra temporale concessa dalla normativa, né per opere
che, pur essendo state conseguite entro i termini, non risultino
rispettare i limiti volumetrici imposti per il
rilascio.
Una volta accertata l’insussistenza dei presupposti per la
sanatoria, il Comune non solo è legittimato ad emettere l’ordine di
demolizione, ma è anche tenuto alla sua disposizione, essendo la
sanzione di ripristino un atto vincolato per il
quale l’Amministrazione non gode di poteri discrezionali.
Secondo condono edilizio: le condizioni per il rilascio
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza del
4 novembre 2024, n. 8774, rigettando il ricorso per
l’annullamento dell’ordinanza di demolizione relativa ad opere
oggetto di istanza di sanatoria, ai sensi della Legge n. 724/1994
(Secondo Condono Edilizio), in assenza dei presupposti di base per
essere condonate.
La normativa che disciplina il rilascio del Secondo Condono
prevede, infatti, all’art.
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