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Secondo Condono Edilizio: presupposti per il rilascio

Secondo Condono Edilizio: presupposti per il rilascio

Il condono edilizio non può essere rilasciato per opere che
siano state realizzate successivamente alla chiusura della
finestra temporale
concessa dalla normativa, né per opere
che, pur essendo state conseguite entro i termini, non risultino
rispettare i limiti volumetrici imposti per il
rilascio.

Una volta accertata l’insussistenza dei presupposti per la
sanatoria, il Comune non solo è legittimato ad emettere l’ordine di
demolizione, ma è anche tenuto alla sua disposizione, essendo la
sanzione di ripristino un atto vincolato per il
quale l’Amministrazione non gode di poteri discrezionali.

Secondo condono edilizio: le condizioni per il rilascio

A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza del
4 novembre 2024, n. 8774
, rigettando il ricorso per
l’annullamento dell’ordinanza di demolizione relativa ad opere
oggetto di istanza di sanatoria, ai sensi della Legge n. 724/1994
(Secondo Condono Edilizio), in assenza dei presupposti di base per
essere condonate.

La normativa che disciplina il rilascio del Secondo Condono
prevede, infatti, all’art.
…continua a leggere

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