

La normativa di riferimento a livello lazionale per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica è il DM 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. L’Ape non può essere redatto per gli immobili per i quali la destinazione catastale non prevede la presenza di impianti di riscaldamento come i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, a prescindere dal fatto che il proprietario abbia o meno dotato questi locali di un impianto di riscaldamento.
Source: repubblica.it
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