Come potete facilmente rilevare nello spazio dedicato alle problematiche relative a Superbonus e serramenti, le modalità di all’applicazione di tale incentivo per la sostituzione di serramenti e chiusure oscuranti è diventata oggetto di numerose domande pervenute anche al nostro sito.
Problematica quella di serramenti e chiusure oscuranti sulla quale è intervenuta AdE nella risposta n.369/2022 relativa all’interpello avente come oggetto “Superbonus – sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti , installazione delle schermature solari ;-Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).”
Risposta opportunamente costruita per affrontate gli aspetti principali legati alla possibilità offerta dal 110% di detrazione massima ammissibile prevista dal Superbonus anche nel caso di aumento della superficie vetrata rispetto a quella sostituita.
Detrazioni usufruibili anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali scuri/ persiane o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso (cfr. circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 paragrafo 3.2), “nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa”.
In merito alla sostituzione degli oscuranti nel testo viene ulteriormente ribadito che “…Con la citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 4.5.7) è stato chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. Ecobonus).
Pertanto, in base al richiamo contenuto nel citato comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati” nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti” e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.”
Nel caso quindi la sostituzione delle chiusure oscuranti non sia effettuata congiuntamente alla sostituzione dei serramenti, esso costituisce un intervento autonomo il cui limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare così come previsto dall’Ecobonus.
(immagine miniatura anteprima Finstral)
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.