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Serramenti nuovi con il 110% – Ratio Quotidiano

L’Agenzia delle Entrate è finalmente intervenuta su un aspetto ricorrente nei bonus edilizi, ammettendo la sostituzione purchè siano rispettate le dimensioni degli originali (tolleranza del 2%).

Con lo spostamento e la diversa geometria, gli infissi e i serramenti, in qualità di intervento trainato per l’efficientamento energetico, possono fruire della detrazione maggiorata del 110% a condizione che la superficie totale occupata dai nuovi serramenti rispetti nell’entità, con una minima tolleranza, la situazione anteriore all’intervento posto alla base del risparmio energetico.

L’Agenzia delle Entrate, di recente, con la risposta n. 524/2021, è intervenuta sulla disciplina del superbonus ex ’art. 119, D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella L. 77/2020, con particolare riferimento alla modifica della dimensione dei serramenti esistenti nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione. Il contribuente istante ha fatto presente, nell’ambito di un’ampia ristrutturazione di una unità immobiliare residenziale unifamiliare, di essere intenzionato a eseguire opere strutturali, anche riferite alla ridistribuzione interna, e di riqualificazione energetica, con l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pompa di calore e con la coibentazione orizzontale e verticale, nonché con la sostituzione degli infissi, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) è traslato di alcuni centimetri più in alto con aumento della dimensione.
Tale ultimo intervento, in effetti, prevede la modifica della dimensione dei serramenti esistenti, alla stregua della sostituzione di una porta finestra, che aumenta nella dimensione sia in larghezza che in altezza, e di alcune finestre che, in seguito all’accorpamento, formeranno una nuova finestra di maggiori dimensioni, con la conseguenza che il contribuente nutriva dubbi sulla fruibilità della detrazione, stante l’ampliamento e/o la modifica delle aperture.

L’Agenzia delle Entrate, che fino a tale interpello non si era ancora pronunciata specificatamente sul tema, fermo restando che nell’ambito della ristrutturazione di un immobile abitativo la qualificazione delle opere spetta al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia urbanistica, ha interpellato in materia Mise e ritenuto che i nuovi serramenti, con diversa struttura rispetto a quelli esistenti, possano essere esclusivamente “trainati”, ai sensi del citato art. 119, c.2, D.L. 34/2020.
Viene ricordato che, anche per il superbonus 110%, così come per l’ecobonus di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, gli interventi presentati devono configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Pertanto, la detrazione compete esclusivamente per gli interventi indicati, diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, sia nell’ambito dell’ecobonus ordinario, sia nell’ambito del superbonus 110%, in tale ultimo caso come interventi trainati; i bonus risultano fruibili anche nelle ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi e serramenti, ma a condizione che la loro superficie totale, nella situazione post intervento, sia minore o uguale a quella ex ante.

Sul tema, in linea con la lettura appena indicata, si segnala anche un intervento dell’Enea, nel corso dell’audizione del 28.04.2021 delle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, secondo cui la sostituzione delle finestre comprensive di infissi deve beneficiare del 110%, ma esclusivamente nel caso in cui le finestre, di nuova installazione, non risultino di dimensioni, forma e superficie diverse rispetto a quelle sostituite: è consentita una modifica nel rispetto della soglia di tollerabilità del 2% e purchè necessaria necessaria per ragioni tecniche non eludibili.

Il principio indicato, però, non trova riscontro nei casi in cui il contribuente procede con la demolizione e ricostruzione dell’edificio, mentre nel caso indicato di un intervento trainato di efficientamento è possibile fruire dell’agevolazione del 110%, nell’ipotesi in cui gli interventi di spostamento e di variazione dimensionale degli infissi risultino di entità minore o uguale alla superficie totale degli infissi sostituiti; al contrario, l’intervento si deve configurare come una nuova installazione non agevolata, giacché non qualificabile come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti.

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