

No all’affidamento di servizi di progettazione a soggetti che
non includano esplicitamente nell’oggetto sociale queste attività e
non abbiano in organico personale con queste funzioni
specifiche.
Questo perché il nuovo Codice Appalti prevede
l’apertura a soggetti diversi dal quelli che prima erano
tassativamente elencati all’art. 46 del d.Lgs. n. 50/2016 ma, nel
caso vogliano partecipare alle procedure di affidamento pubblico
devono ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e
includere figure professionali
nell’organigramma.
Sulla base di questi presupposti, con la sentenza del
28 giugno 2024, n. 2336, il TAR
Sicilia ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine
Architetti PPC di Enna e da Fondazione Inarcassa contro
un’Amministrazione Comunale che aveva affidato, ai sensi dell’art.
50, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, il servizio di
progettazione FTE ed esecutiva a un Ente Universitario.
Servizi di progettazione: affidamento legittimo solo se a
soggetti dotati dei requisiti tecnici
Secondo i ricorrenti, trattandosi di un affidamento
diretto ai sensi del
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