La corretta individuazione dell’importo a base di gara
costituisce un obbligo e non una scelta
discrezionale per la stazione appaltante, trattandosi di un
adempimento necessario finalizzato a comunicare al mercato il
valore economico dell’appalto posto in gara e consentire la
formulazione di offerte adeguate e sostenibili, oltre che per
calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, ma,
soprattutto, per individuare il giusto procedimento di
gara.
Divieto di frazionamento artificioso dell’appalto: nuovo
intervento ANAC
Particolarmente rilevante è quest’ultimo punto, perché si
collega direttamente alla spinosa questione del divieto di
frazionamento artificioso dell’appalto per ricorrere
all’affidamento diretto, come ha riscontrato
ANAC con la delibera del 6
novembre 2024, n. 515, in relazione
all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria da parte di
un Comune.
Nel caso in esame, le prestazioni progettuali sono state
suddivise in più incarichi, compresa l’integrazione del PFTE per
l’adeguamento alle disposizioni del nuovo codice e l’affidamento
di attività di supporto al RUP.
In riferimento alla necessità di adeguare il PFTE alle
previsioni del nuovo codice, ANAC
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