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Si possono Sospendere i Lavori, col Rischio di Perdere il Superbonus? – Immobiliare.it

Si possono Sospendere i Lavori, col Rischio di Perdere il Superbonus? - Immobiliare.it

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Il TAR Piemonte affronta una questione molto interessante bocciando, almeno per ora, l’ordine del Comune di sospensione dei lavori avviati in Condominio.

Il caso

Nel caso esaminato, si trattava dell’esecuzione di lavori per realizzare l’ascensore interno all’edificio avviati a seguito della presentazione di SCIA edilizia.

Il Comune, tuttavia, notificava un provvedimento di inibitoria con divieto di prosecuzione delle attività edilizia, sulla ritenuta inosservanza dei vincoli imposti dagli strumenti urbanistici.

Il Condominio, allora, immediatamente presentava ricorso innanzi al TAR competente, con istanza di sospensiva del provvedimento impugnato. Tale richiesta cautelare veniva motivata in relazione al rischio di perdere la possibilità di fruire degli incentivi fiscali connessi al cd. Superbonus.

Il TAR Piemonte, sede di Torino, con ordinanza cautelare n. 780 del 28 luglio 2022, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la concessione della misura cautelare e, per l’effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato, ai fini di un suo motivato riesame. Nel merito, la causa sarà poi trattata nel gennaio 2023: per il momento, però, i lavori proseguiranno e il Superbonus è (almeno per ora) salvo.


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La sospensione del provvedimento impugnato: i requisiti

La legge prevede che, per la concessione della misura cautelare,
siano sussistenti tanto il periculum in mora quanto il fumus boni
iuris
. Tali locuzioni altro non indicano che il pericolo che si corre nel
caso in cui si dovesse attendere l’esito del giudizio (periculum in mora)
e la fondatezza, ad un primo esame, della domanda (fumus boni iuris).

Nel caso di specie, il periculum è stato ritenuto sussistente in relazione al timore di perdere la possibilità di fruire degli incentivi fiscali connessi al cd. Superbonus, che come noto, impone tempi certi per sostenere le spese e realizzare le opere.

Quanto al fumus, il TAR ha condiviso la carenza motivazione
in ordine alla dedotta violazione di vincoli imposti dalle NTA del PRG comunale
(che altro non sono che le disposizioni di dettaglio del piano urbanistico che
conforma l’assetto comunale).

Il contenuto della misura cautelare

Riscontrata la sussistenza dei requisiti di legge, il TAR ha
imposto all’Amministrazione un motivato riesame del provvedimento
impugnato, da effettuarsi nel termine di 90 giorni.

In particolare, il TAR ha rilevato come il provvedimento impugnato non dava atto del “rilevante e serio pregiudizio per il bene tutelato”, ossia la scala condominiale, né dell’incidenza dei lavori rispetto al complesso dell’opera né aveva espresso alcuna valutazione in relazione alle alternative proposte.

La realizzazione di opere che impattano su beni tutelati

Nel caso di specie, in chiusura, l’Amministrazione che autorizza gli eventuali interventi edilizi è chiamata al contemperamento dei diversi interessi coinvolti, ossia il diritto fondamentale alla salute e la tutela dei beni di valenza storico-artistica.

Si tratta, infatti, della realizzazione di opere edilizie indispensabili per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

In altri termini, ed è anche in questo senso che si intende
l’ordinanza cautelare in commento, l’Amministrazione deve bilanciare
l’interesse alla conservazione dei beni culturali e quello della protezione
delle persone con disabilità, che si vede indubbiamente svantaggiata da un
provvedimento negativo.

Sul punto, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diniego di autorizzazione di interventi per superamento delle barriere architettoniche su edifici vincolati deve essere accompagnato da specifica ed esplicita motivazione.

Nel caso di specie, la motivazione fornita, pur ad un primo esame sommario, non è stata ritenuta sufficiente specifica ed esplicita, ragion per cui si è imposto il riesame del provvedimento all’amministrazione comunale.

Source: immobiliare.it

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