

La responsabilità del datore di lavoro per le
lesioni colpose subite da un lavoratore può essere riconosciuta
anche in presenza di un preposto alla gestione della
sicurezza e in caso di rischi apparentemente
imprevedibili, se questi sono stati sottovalutati o non
adeguatamente gestiti.
Inoltre, la gravità del reato e la mancata adozione di misure
preventive adeguate giustificano la condanna e l’esclusione di
cause di non punibilità, come la tenuità del fatto, e la
sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria.
Sicurezza cantieri: la Cassazione sulla responsabilità del
datore di lavoro
A confermare quanto già stabilito dalla Corte di Appello è stata
la Corte di Cassazione con la sentenza del
17 febbraio 2025, n. 2021, ritenendo inammissibie il
ricorso contro la condanna inflitta al titolare di un’impresa
esecutrice dei lavori, ritenuto responsabile delle lesioni
colpose causate a un lavoratore.
Dalle indagini era emerso che il titolare dell’impresa non
aveva incluso nel piano operativo di sicurezza i rischi derivanti
dalla proiezione di schegge, non aveva formato adeguatamente i
lavoratori sui rischi specifici
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