Il Decreto Rilancio, nell’ articolo 119, ha introdotto
importanti detrazioni per le spese sostenute per interventi
finalizzati all’efficienza energetica (ecobonus) o alla riduzione
del rischio sismico (Sismabonus). Mentre per gli interventi di
efficientamento energetico si è mantenuto il concetto di
premialità, per il Sismabonus non vengono richiesti particolari
requisiti prestazionali post intervento. Tuttavia il concetto di
premialità resta in vigore per il Sismabonus Ordinario. Andiamo
dunque a vedere nel dettaglio quali sono le principali differenze
tra il Sismabonus legato al 110% e quello ordinario.
Sismabonus ordinario e Sismabonus al 110%: quali sono
le principali differenze?
La peculiarità più evidente che li differenzia è legata al fatto
di aver eliminato la premialità nell’ambito applicativo del
Sismabonus all’interno del Superbonus 110. Il Sismabonus da
applicare nella misura del 110%, è uno degli interventi
identificato come trainante ovvero che traina altri interventi,
come ad esempio quelli legati ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi
di accumulo. Per cogliere le differenze che risiedono con il
Sismabonus ordinario è necessario leggere la normativa come se
fosse una scatola cinese. Il comma 4 dell’art 119 del DL 34/2020
ingloba al suo interno una serie di altre normative precedenti
quali :
- Il DPR 22 dicembre 1986, n 917: nel quale si definiscono le
detrazioni (pari al 50%) per l’adozione di misure antisismiche e
per la messa in sicurezza statica. - Il decreto legge del 4 giugno 2013 n 63 art 16, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e coordinato con le
leggi di bilancio del 2017-18-19, oltre al DL 50/2017: nei quali
emerge il concetto di premialità per il quale la detrazione può
passare dal 70 all’85%. Inoltre nel DM 58/2017 viene introdotto il
concetto di classificazione sismica di cui si parlerà nel paragrafo
successivo.
Senza entrare troppo nei dettagli burocratici in sostanza prima
dell’avvento del SuperSismabonus le detrazioni si basavano sulla
premialità, e più veniva migliorata la sicurezza dell’edificio dal
punto di vista strutturale e sismico e più era vantaggioso il
beneficio. La motivazione principale era infatti la prevenzione
nazionale dal rischio sismico, consci del fatto che il patrimonio
edilizio italiano è fortemente vulnerabile al sisma.
Sismabonus ordinario: sintesi detrazioni
fiscali
Sintetizzando era possibile usufruire delle seguenti
detrazioni:
- 50% per interventi antisismici che non comportano miglioramenti
di classe; - 70% per interventi antisismici che migliorano una classe di
rischio; - 75% per interventi antisismici che migliorano una classe di
rischio qualora vengano effettuati sulle parti comuni di edifici
condominiali; - 80% per interventi antisismici che migliorano due classi di
rischio; - 85% per interventi antisismici che migliorano una classe di
rischio qualora vengano effettuati sulle parti comuni di edifici
condominiali.
Sismabonus 110%: eliminato il sistema di
premialità
La premialità viene definitivamente azzerata con la frase
riportata nell’articolo 119 del Decreto Rilancio “ l’aliquota
delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute
dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 …”.
Dunque, per qualsiasi intervento elevato al
110% si elimina ogni premialità legata alla
classificazione.
In questo modo è possibile usufruire della massima detrazione
anche per interventi minori che non producono un effettivo
salto di classe, ma che porterebbero a perdere il reale obiettivo
che ha condotto alla nascita del Sismabonus. Non dimentichiamo che
il patrimonio edilizio italiano è fortemente esposto al rischio
sismico, infatti secondo uno studio condotto da Federcasa di
concerto con ISI (2017) risulta che il 40 % dell’edilizia
residenziale pubblica è sita in zona sismica 1, di cui il 52% in
muratura ante 1980. Inoltre da uno studio condotto
dall’INGV, “solo 6 italiani su 100 hanno una percezione
adeguata del pericolo presente sul territorio”. Di
conseguenza è raccomandato per i tecnici continuare ad intervenire
per migliorare realmente la classe di rischio di una struttura, e
continuare a promuovere il Sismabonus come uno strumento che
incentiva non solo il consolidamento ma anche il grado di
consapevolezza degli italiani.
Sismabonus 110%: le principali differenze
Le altre principali differenze rispetto al Sismabonus
ordinario sono legate a:
- riduzione a 5 anni del periodo nel quale poteva essere spalmato
il credito di imposta, mentre nel Sismabonus ordinario il periodo
era di 10 anni. - Possibilità di cedere il credito anche a istituti di credito.
Nel Sismabonus ordinario invece era possibile la cessione del
credito di imposta a imprese di costruzioni e soggetti terzi
esclusi gli istituti di credito.
Sismabonus Ordinario: la classificazione sismica e il
concetto di premialità
Con l’emanazione del decreto n. 58 del 28.02.2017 da parte del
M.I.T. e del relativo allegato A si è ufficialmente giunti ad una
identificazione di 8 classi di rischio (dalla A+ alla G).
Questo ha permesso di poter ideare incentivi fiscali per
invogliare l’applicazione di interventi di riduzione del rischio
sismico basati su una valutazione quantitativa della sicurezza di
una struttura esistente e sull’effettiva riduzione del rischio in
base ad una precisa procedura di classificazione.
L’individuazione della classe di rischio sismico di una
struttura esistente può essere condotta con due metodi
alternativi:
- Metodo convenzionale
- Metodo semplificato
Il metodo convenzionale non è altro che l’applicazione dei
metodi di valutazione della sicurezza per le strutture esistenti
come prescritto al cap. 8 delle NTC18. È possibile quindi
individuare la classe di rischio sismico della struttura sia nella
configurazione ante-operam che nello stato post-operam, in seguito
alla progettazione di interventi di rinforzo strutturale. Il metodo
semplificato invece può essere utilizzato soltanto su edifici in
muratura ed è basato sulla Scala Macrosismica Europea (EMS).
Essendo un metodo semplificato e poco accurato, risulta molto
cautelativo e il salto di classe risulta essere molto complicato
per alcuni categorie di costruzioni.
Tabella 1 Scala Macrosismica Europea
(EMS)
La classe di rischio sismico viene assegnata in funzione di due
indici (espressi in %):
- indice PAM (perdita media annua attesa)
- indice di sicurezza IS-V (confronto tra la PGA di capacità e la
PGA di domanda)
PAM |
Classe PAM |
PAM ≤ 0,50% |
A+PAM |
0,50% < PAM ≤ 1,00% |
APAM |
1,00% < PAM ≤ 1,50% |
BPAM |
1,50% < PAM ≤ 2,50% |
CPAM |
2,50% < PAM ≤ 3,50% |
DPAM |
3,50% < PAM ≤ 4,50% |
EPAM |
4,50% < PAM ≤ 7,50% |
FPAM |
7,50% ≤ PAM |
GPAM |
IS-V |
Classe IS-V |
100% ≤ IS-V |
A+IS-V |
80% ≤ IS-V < 100% |
AIS-V |
60% ≤ IS-V < 80% |
BIS-V |
45% ≤ IS-V < 60% |
CIS-V |
30% ≤ IS-V < 45% |
DIS-V |
15% ≤ IS-V < 30% |
EIS-V |
IS-V ≤ 15% |
FIS-V |
Tabella 2 Tabelle di riepilogo per le
classi PAM e IS-V
Figura 1 Grafico rappresentativo della
perdita economica annua media al variare degli Stati
Limite
Qui di seguito è riportata l’asseverazione (Allegato B) che il
tecnico deve compilare, nel caso di intervento con Sismabonus
Ordinario, indicando la classificazione di rischio sismico ante e
post operam ed il metodo utilizzato per l’individuazione di tale
classe.
Le tipologie di intervento: novità introdotte dal
Decreto rilancio nel Sismabonus al 110%
Con la pubblicazione del decreto rilancio si è passati ad una
nuova concezione di Sismabonus. La platea di interventi ammessi
alla detrazione del 110% si è allargata, includendo anche
interventi di sola messa in sicurezza statica. Questo aspetto come
sottolineato in precedenza, può essere visto da due punti di vista
differenti. Il patrimonio edilizio italiano non gode di ottima
salute, di conseguenza interventi di messa in sicurezza anche solo
statica su edifici vetusti può essere un primo passo verso una
nuova consapevolezza del cittadino medio. Mettendosi nei panni del
professionista che svolge l’incarico, effettuare un intervento di
miglioramento sismico (senza trascurare che l’idoneità statica
dell’edificio è condizione imprescindibile) è senza ombra di dubbio
una possibilità da non perdere. Il tecnico incaricato per
l’intervento di rinforzo e consolidamento è come la figura del
medico, mentre la struttura è come un paziente con delle patologie
dovute all’età e alla trascuratezza. Questo paragone un po’ forzato
è fatto per invogliare i tecnici a far comprendere ai committenti
della necessità di sfruttare al massimo questa forma di incentivo
statale. Detto questo anche la sola messa in sicurezza statica
rappresenta in alcuni casi un grande apporto in termini di
sicurezza strutturale.
Come già introdotto per il Sismabonus ordinario, tra gli
interventi agevolati vi è anche la possibilità di
Demolizione/ricostruzione purché individuata come “ristrutturazione
edilizia” e in seguito alla modifica del DPR 380/2001 con l’entrata
in vigore del Decreto Semplificazioni, sono ammesse ricostruzioni
con diversa sagoma e volumetria, fermo restando la fattibilità a
livello urbanistico.
Per il tecnico che si accinge ad effettuare una pratica di
superSismabonus, il numero di asseverazioni è aumentato di pari
passo con l’aumento della detrazione.
Nelle immagini che seguono si evidenziano le nuove richieste in
sede di asseverazione.
E’ necessario essere in possesso di polizza assicurativa come
richiesto all’art 119 del decreto legge 34/2020 e va asseverata la
congruità delle spese specificando a quale prezziario si è fatto
riferimento. Come per il Sismabonus ordinario viene richiesta la
valutazione di sicurezza ante e post operam ed il metodo di calcolo
utilizzato per l’individuazione della classe di rischio, con
l’aggiunta della nuova spunta per i casi in cui non vi sia nessun
salto di classe di rischio sismico (ad esempio interventi di
rinforzo statico).
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A cura di Ing. Alessandra Penna – Co-fondatrice di
Bonus -Team
Ingegnere civile strutturista
Ing. Giuliano Pepe – Co- fondatore di Bonus
-Team
Ingegnere civile strutturista
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