Possibile l’uso combinato della detrazione del 110% e del contributo statale per la ricostruzione, previsto dopo il sisma del Centro Italia del 2016/2017. Nel caso di rinuncia al contributo, i tetti di spesa per il superbonus sono aumentati del 50% e, se si accede al 110%, per la conclusione dei lavori possono essere utilizzati sei mesi in più rispetto ai tempi fissati nelle ordinanze, con ulteriori semplificazioni anche nel deposito delle asseverazioni. Queste alcune delle precisazioni presenti all’interno della guida di aprile 2021 dal titolo «Ricostruzione post sisma Italia Centrale e superbonus 110%» redatta dall’Agenzia delle entrate con il contributo degli uffici del Commissario straordinario di governo alla ricostruzione per le zone del terremoto del 2016 e 2017, Giovanni Legnini (il quale ieri a Roma ha firmato un accordo di collaborazione per la definizione dei protocolli di legalità con le prefetture per i controlli sui cantieri della ricostruzione post sisma 2016 con il prefetto Carmine Valente, capo della struttura di missione di legalità del ministero dell’interno).
Il comunicato che accompagna la guida fornisce le ragioni della pubblicazione della stessa ovvero quelle di agevolare e di rendere più semplice il meccanismo per l’utilizzo combinato della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e dei contributi destinati alla ricostruzione concessi dallo stato per l’area indicata e per il sisma del 2016/2017, semplificando le procedure di rendicontazione e di fatturazione degli interventi, nonché agevolando l’accesso alle detrazioni fiscali, anche nel caso di lavori già avviati.
In effetti, il superbonus è fruibile, in tal caso e come chiarito da un preciso parere Consiglio Superiore dei lavori Pubblici (parere 30/03/2021 n. U.0003315), anche in presenza di lavori già in corso d’opera alla data dell’1/7/2020 e, tenendo conto di quanto espresso in taluni documenti di prassi (circ. 24/E/2020 e risoluzione 28/E/2021), la detrazione del 110% è fruibile ma limitatamente ai costi sostenuti in eccedenza rispetto al contributo rientrante nel progetto approvato dal comune ai fini del provvedimento di concessione del medesimo; rinunciando al contributo, peraltro, i tetti di spesa aumentano del 50% (per esempio, gli interventi antisismici passano da un tetto fissato a 96 mila euro a un tetto di 144 mila euro)
Qualora gli interventi siano già in corso alla data dell’1/7/2020 (data dalla quale è possibile fruire del superbonus) e sia stata già presentata la richiesta per i contributi destinati al sostegno della riparazione o della ricostruzione, in assenza dell’asseverazione prescritta dal dm 58/2017, ai fini del sismabonus o del 110%, il deposito di quest’ultima può essere effettuato «tempestivamente», ritenendo tale il momento di presentazione delle eventuali varianti o, in assenza, come documentazione integrativa nel corso dei lavori.
La guida ricorda che la detrazione maggiorata spetta anche per talune spese connesse alle principali per le spese sostenute, appunto, dall’1/7/2021 al 30/6/2022, con la possibilità di utilizzare ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31/12/2022) per gli interventi sulle parti comuni; è più interessante annotare, però, il versante delle semplificazioni giacché, in relazione agli adempimenti correlati è possibile presentare un unico progetto e un unico computo metrico, ferma restando la necessità di individuare, nell’ambito del computo metrico, le spese finanziate con il contributo statale e quelle eccedenti ammesse al 110%.
Per quanto concerne l’attestazione, richiesta ai fini del 110%, di congruità delle spese si rende necessario far riferimento al prezziario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e, in assenza di indicazioni, è possibile ricorrere ai prezziari predisposti dalle regioni territorialmente competenti o da altre regioni del cratere.
Ai fini della rendicontazione resta a carico al professionista l’obbligo di produrre, all’ufficio delegato per la ricostruzione, anche le fatture non liquidate ai sensi delle ordinanze ministeriali e il contribuente deve ottenere l’idonea documentazione attestante la riconducibilità delle spese sostenute agli interventi agevolabili.
Infine, oltre a una sezione dedicata alle domande più frequenti, la guida (§ 6) ricorda che ai fini della compatibilità urbanistica degli interventi di rispristino o ricostruzione si rende applicabile il comma 2, dell’art. 12 del dl 189/2016, con la disapplicazione di talune norme del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia) e, per gli ulteriori profili urbanistici, l’ordinanza commissariale n. 107/2020.
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