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Sismabonus 110%: anche l’Agenzia delle Entrate sbaglia? – Lavori Pubblici

Oggi vogliamo commentare la risposta 8
febbraio 2021, n. 87
pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in
risposta ad un interpello riguardante la fruizione del superbonus
per degli interventi di riduzione del rischio sismico su due unità
immobiliari C/2 funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti
destinate al termine dei lavori ad uso abitativo.

Sismabonus 110%: il quesito all’Agenzia delle Entrate

Nel caso sottoposto alla lente del Fisco, l’istante ha chiesto
la possibilità di fruire del superbonus con riferimento alle spese
sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico
realizzati su due distinte unità immobiliari di categoria catastale
C/2 che detiene in comodato “funzionalmente autonome e con ingressi
indipendenti” che, al termine dei lavori, saranno destinate all’uso
abitativo.

In particolare, saranno realizzati:

  • rinforzi strutturali sia delle fondazioni che dei solai, dei
    pilastri in muratura esistenti e di tutte le murature perimetrali
    dell’edificio terra/ cielo;
  • la ristrutturazione del tetto con inserimento di cordolo in
    cemento armato su tutto il perimetro;
  • la realizzazione di una intelaiatura in acciaio collaborante
    con le strutture portanti al fine del potenziamento della risposta
    sismica dell’unità immobiliare posta tra il 1° piano ed il
    tetto.

Sismabonus 110%: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate non poteva che essere
negativa ma i presupposti utilizzati sono a mio avviso
completamente errati. Andiamo a capire il motivo illustrando la
risposta.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento agli interventi che
accedono al sismabonus 110%, precisa che il comma 4 dell’articolo
119 del decreto Rilancio a differenza del comma 1 del medesimo
articolo 119 (riferito agli interventi di risparmio energetico) non
fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno».

Per questo motivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, i predetti
interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del
Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”
o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Inoltre, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, per la
fruizione del sismabonus resta indispensabile la costituzione del
condominio secondo quanto previsto dall’art. 119, comma 9, lettera
a) che richiama espressamente i «condomini» ai fini
dell’applicazione del Superbonus.

Ciò comporterebbe, secondo l’Agenzia delle Entrate, che le spese
per interventi realizzati su un edificio composto da più unità
immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico
soggetto e, pertanto, non costituito in condominio, non sono,
invece, ammesse al Superbonus. Per cui, nel caso di specie, essendo
l’intervento realizzato sulle parti strutturali delle fondazioni,
dei solai, sulle murature perimetrali dell’edificio terra/cielo e
sul tetto e, dunque, su “parti comuni” alle due unità immobiliari
distintamente accatastate alla data di inizio dei lavori che
compongono l’edificio di un unico proprietario, le relative spese
non sarebbero ammesse al Superbonus.

Sismabonus 110%: gli errori (o orrori?) dell’Agenzia delle
Entrate

Tralasciamo il fatto che l’Agenzia delle Entrate dimentica che
l’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio è stato
modificato dalla Legge di Bilancio 2021. Dall’1 gennaio 2021
possono accedere al superbonus (ecobonus e sismabonus) anche gli
edifici plurifamiliari costituiti da 2 a 4 unità immobiliari con
unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche (arrivati al 10 febbraio sarebbe il caso che si
evitasse la pubblicazione di risposte non aggiornate alla norma
vigente).

Tralasciamo anche il fatto che sin dal primo momento l’Agenzia
delle Entrate, con un ragionamento e una interpretazione poco
estensiva, ha ritenuto che il superbonus fosse dedicato
esclusivamente agli edifici residenziali.

Andiamo al sismabonus. Come definisce la stessa Agenzia delle
Entrate nella sezione dedicata al sismabonus: «I contribuenti che
eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli
edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle
imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le
somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a
interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La
percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono
diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono
concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli
interventi consegua una riduzione del rischio sismico».

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 ha
definito le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati. In particolare, il progettista dell’intervento
strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto
nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio
prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione
dell’intervento progettato.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe occuparsi di
rispondere a quesiti di natura fiscale, aggiornando le sue risposte
alle modifiche della norma e lasciando i quesiti di natura tecnica
ai tecnici.

Perché faccio queste considerazioni? rispondo subito. Chi lo
dice che intervenendo su una singola unità immobiliare (che sia
indipendente o abbia accesso autonomo conta zero) non si migliori
l’edificio nel suo complesso? È l’Agenzia delle Entrate oppure è
il tecnico strutturista che deve verificare come intervenire
su un edificio, prendendosi le sue responsabilità anche nel
definire un progetto di rinforzo strutturale che coinvolga solo
determinate parti e solo alcune unità immobiliari?

Lascio come sempre a voi la risposta.

#unpensieropositivo

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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