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Sismabonus 110%: asseverazione da presentare entro la fine dei lavori – Lavori Pubblici

Per accedere al sismabonus 110%, nel caso di
intervento di riduzione del rischio sismico mediante parziale
demolizione e ricostruzione, per il quale la SCIA
è stata presentata prima dell’1 luglio 2021, unitamente
all’allegato B del D.M. n.
58/2017
, va integrato il nuovo modello B
aggiornato dal D.M. n. 329/2020?

Sismabonus 110% e asseverazione: nuova risposta dell’Agenzia
delle Entrate

A rispondere alla suddetta domanda ci ha pensato (naturalmente)
l’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato la risposta 10
marzo 2021, n. 168
resa in riferimento ad un intervento per il
quale la SCIA è stata presentata il 29 aprile 2020 e quindi prima
dell’1 luglio 2020 e prima della pubblicazione del
D.M. 6 agosto 2020, n. 329
che ha aggiornato gli allegati del

D.M. 28 febbraio 2017, n. 58
necessari per avere accesso al
sismabonus potenziato dal Decreto Rilancio (supersismabonus o
sismabonus 110%).

In particolare, l’istante chiede se considerato che,
successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione, il D.M. n. 329
del 2020 ha aggiornato le modalità per l’attestazione della
riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. n. 58 del 2017
(modello B), al fine di poter fruire del Superbonus, debba
integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche
apportate.

L’asseverazione per il Supersismabonus

Con riferimento alla domanda presentata dall’istante, l’Agenzia
delle Entrate, dopo aver ricordato i presupposti normativi e il
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 febbraio2021,
n. 31615, ha chiarito che l’attestazione della congruità delle
spese, inserita nell’Allegato B, risponde ad una mera
semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza
della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica
edilizia relativa alla SCIA, antecedente al1° luglio 2020, non
pregiudica l’accesso al Superbonus.

Ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b)
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli
interventi antisismici “i professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la
corrispondente congruità delle spese” e ai sensi del successivo
comma 13-bis del citato articolo 119, la predetta asseverazione “è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento
dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art.
121”, detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo
termine.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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