Qualora siate proprietari di unità collabenti, ovvero di costruzioni degradate, e vogliate demolirle e ricostruirle, avreste la possibilità di usufruire dell’Ecobonus e del Sismabonus 110%? Ecco cosa dice la Legge di Bilancio a questo proposito.
Cosa sono le unità collabenti
Le unità collabenti sono costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado, dalle quali è impossibile produrre un reddito. Si tratta quindi di edifici pericolanti. Queste costruzioni vengono iscritte al catasto nella categoria F/2. La F/2 è infatti una categoria priva di rendita catastale. È possibile, demolendo e ricostruendo un edificio di questa tipologia, mettendolo in sicurezza dal lato antisismico, beneficiare della detrazione al 110% fornita dal Superbonus?
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
In base a quanto deciso dalla Legge di Bilancio per il Sismabonus 110% non ci sono problemi particolari. È infatti possibile demolire una o più unità collabenti e ricostruirle, realizzando un nuovo immobile. Potrete quindi eseguire interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico sull’edificio godendo di tutti i benefit previsti.
Secondo quanto dichiarato in un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono inclusi tra i beneficiari del Superbonus 110% anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali o di entrambi.
Inoltre, sempre in relazione al Superbonus, secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile usufruirne per sostenere le spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici considerati unità collabenti, a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio, ovvero a immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
Gli interventi che possono usufruire del Sismabonus non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili quindi, nel caso in cui vengano eseguiti sullo stesso immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione sarà comunque pari a 96.000 euro per ogni unità collabente. Inoltre, anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Questo significa che rientrano nel Sismabonus 110% anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell’intervento di demolizione e ricostruzione, come il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico. Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Demolizione e ricostruzione: le agevolazioni
L’agevolazione fiscale decisa dalla Legge di Bilancio spetta a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. In caso di demolizione e ricostruzione il Ssmabonus 110% si può applicare anche alle spese relative all’incremento di volume, questa è una delle novità più interessanti introdotte dal nuovo Decreto Semplificazioni. L’aumento volumetrico deve però essere legato a “innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” all’interno della definizione della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001.
L’intervento deve essere però qualificato dal Comune o da un altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.
La demolizione e la ricostruzione rappresentano quindi, in tantissimi casi, la scelta migliore per accedere al Superbonus 110%, poiché sono interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia.
Però, se si vuole che il lavoro venga compiuto secondo i criteri imposti dalla normativa vigente è consigliabile rivolgersi ad un’azienda esecutrice che usi le giuste attrezzature.
Scegliere l’azienda di demolizioni
Il primo criterio da tenere in considerazione, nella scelta della giusta impresa di demolizioni, è l’attrezzatura utilizzata. Più il lavoro è complesso, maggiore dovrà essere il parco attrezzature a disposizione. Non devono quindi mancare vari tipi di macchine demolitrici e macchine idrauliche, pensate appositamente per eseguire demolizioni, costruzioni e movimenti terra, riciclaggio e rottamazione. La demolizione prevede diversi passaggi, e per ognuno di questi è richiesto un macchinario specifico. Per questo motivo non possono di certo mancare, tra i macchinari utilizzati da un’azienda demolitrice, le pinze dedicate alla demolizione primaria, i frantumatori per la demolizione primaria e secondaria, gli scapitozzatori e le cesoie per il taglio di metalli. Le macchine demolitrici e le attrezzature di Mantovanibenne MBI sono tra le migliori che il mercato può offrire, con un perfetto connubio di tecnologia, affidabilità e versatilità. Mantovanibenne è infatti un importante punto di riferimento per piccoli e grandi demolitori, imprese di costruzione e movimento terra, professionisti della gestione di metalli e della rottamazione di veicoli.