Sismabonus e asseverazioni tecniche: facciamo un po’ di ordine.
Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli
interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie
di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati (la c.d. asseverazione tecnica).
Sismabonus e asseverazione tecnica
Tale asseverazione tecnica è stata prevista all’interno
dell’art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 e definita per la
prima volta dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 recante “Sismabonus – Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Allegati al DM n. 58/2017 erano riportati:
- l’allegato A con le Linee guida classificazione rischio sismico
costruzioni; - l’allegato B contenente il modello di asseverazione del
progettista.
L’avvento del Sismabonus 110%
Con l’avvento del Sismabonus 110% (anche detto supersismabonus)
di cui all’art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio), è stato previsto che per gli interventi di riduzione
del rischio sismico, l’efficacia degli stessi è asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Una
novità riguarda anche il fatto che i professionisti incaricati
attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati.
La modifica ai modelli di asseverazione tecnica
Per questo motivo si è resa necessaria una modifica al DM n.
58/2017. Modifica arrivata con la pubblicazione del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto
2020, n. 329 che riporta i seguenti allegati (riportati di
seguito in ordine cronologico di utilizzo):
- Allegato B – Asseverazione del progettista da allegare alla
richiesta del titolo edilizio - Allegato 1 – Asseverazione del direttore dei lavori per stato
di avanzamento - Allegato B1 – Asseverazione del direttore dei lavori a fine
lavori - Allegato B2 – Asseverazione del collaudatore a fine lavori
Le asseverazioni di cui agli allegati 1 e B1 contengono anche
l’attestazione di congruità dei costi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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