Uno degli aspetti più difficile da “digerire” del sismabonus è
legato alla necessità di poter fruire di questa agevolazione solo
nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Come se il rischio di crollo
di un edificio e quindi la sua sicurezza derivi solo dalla
pericolosità sismica della zona e non anche dalla sua
vulnerabilità.
Sismabonus: la normativa
L’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del Decreto Legge n.
63/2013 ha previsto nel nostro ordinamento il sismabonus, una
detrazione fiscale ad aliquota crescente dal 50% al 85% (a seconda
dell’aumento di una o due classi di rischio sismico e del soggetto
beneficiario) per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma
1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Stiamo parlando degli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari“.
Detrazione che dall’1 luglio 2020 è stata incrementata al 110%
dall’art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio). Già il D.L. n. 63/2013 e poi la conferma è arrivata dal
Decreto Rilancio, si è escluso dall’agevolazione gli edifici in
zone a rischio sismico 4 (zona meno pericolosa: la probabilità che
capiti un terremoto è molto bassa).
Sismabonus e classificazione sismica
Si pone adesso il “problema” della corretta individuazione della
zona sismiche prevista inizialmente con l’OPCM n.3274/2003 e
successivamente aggiornata con l’OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006.
Dopo aver stabilito i criteri e stato demandato alle Regioni il
compito di classificare il loro territorio. Alcuni lo hanno
classificato nelle quattro zone proposte, altre Regioni lo hanno
classificato diversamente, ad esempio adottando solo tre zone (zona
1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per
meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.
Sismabonus e classificazione sismica: nuovo intervento
dell’Agenzia delle Entrate
Capita (sovente) di avere più di un dubbio relativamente alla
classificazione sismica del proprio territorio. È il caso trattato
dall’Agenzia delle Entrate con la risposta
n. 516 del 27 luglio 2021. L’istante fa, infatti, presente
che all’interno dell’OPCM n. 3274/2003 il suo Comune risulta
compreso tra quelli appartenenti al rischio sismico 3. Mentre, in
relazione all’elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento
la Circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E (paragrafo 2.1, nota 25,
pag. 23), il Comune ricade in una zona a rischio sismico 4.
La tabella per la classificazione sismica
Dopo aver come sempre ricordato i presupposti normativi di
accesso al superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che
non rientra nella sua competenza stabilire le modalità con cui i
Comuni vengono classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4.
Ciò premesso, ha ricordato che con l’OPCM n. 3274 del 20 marzo
2003 sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle
zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli
elenchi nelle medesime zone“.
L’allegato 1 all’OPCM prevede che “In prima applicazione,
sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono
individuate sulla base del documento «Proposta di riclassificazione
sismica del territorio nazionale», elaborato dal Gruppo di Lavoro
costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale
di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23
aprile 1997, con le seguenti precisazioni:
1. La classificazione di ciascun comune secondo il documento citato
è riportata in allegato A, unitamente alla classificazione
precedente ed alla zona di appartenenza secondo la mappa di cui al
presente documento.
2. I comuni ivi indicati come «non classificati» devono essere
intesi come appartenenti alla zona 4. 3. I comuni ivi indicati come
appartenenti rispettivamente alla I, II e III categoria devono
essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2 e
3“.
Nel caso oggetto della risposta del Fisco, il Comune ha
provveduto a dare attuazione, in prima applicazione, agli obblighi
disposti con l’ordinanza nei confronti delle regioni e provincie
autonome, mediante due provvedimenti.
La mappa classificazione rischio sismico, aggiornata ad aprile
2021, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito della Protezione
Civile, classifica il Comune oggetto dell’interpello nella zona
sismica 4. Ne consegue che l’Istante non può avvalersi delle
agevolazioni previste dal decreto Rilancio per gli interventi che
prevedono la riduzione del rischio sismico.
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