Entrata in vigore la Legge 77/2020 di conversione, con
modifiche, del Decreto Legge 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”,
vengono ammessi alla fruizione del Superbonus con aliquota
potenziata nella misura del 110% gli interventi disciplinati ai
commi da 1-bis a 1-septies dell’art.16 del Decreto Legge 63/2013,
convertito con modifiche dalla Legge 90/2013.
Tra le condizioni base vi è la realizzazione delle opere
nell’arco temporale compreso tra l’1 luglio 2020 ed il 31 dicembre
2021, portato al 30 giugno 2022 per gli Istituti Autonomi Case
Popolari e per gli enti aventi stesse finalità istituiti sotto
forma di società ed in possesso dei requisiti della Legislazione
Europea in materia di “In House Providing”, laddove i lavori siano
realizzati su edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica,
propri o in gestiti per conto dei comuni.
Indice degli argomenti
Le proroghe del Superbonus 110%
Prima di entrare nel merito degli interventi cd. “minori” è bene
esplicare quanto riguarda le proroghe emanate per il Superbonus,
così come introdotte dalla Legge 178/2021 (Finanziaria 2021)
vincolate dal comma 74, stessa norma, ad approvazione definitiva da
parte del Consiglio dell’Unione Europea, ad oggi non intervenuta,
vigono, pertanto le scadenze temporali originariamente disposte
dall’art.119 del Decreto Rilancio.
In essere è un’ulteriore slittamento temporale conducente la
scadenza delle agevolazioni fiscali con aliquota del 110% nell’anno
2023, questa tra le novità del Recovery Plan approvate in Senato
l’1 aprile c.a., per le quali si attende la trasmissione entro il
30 aprile al Consiglio dell’Unione Europea per la successiva
approvazione.
In applicazione alle proroghe di cui alla Legge di Bilancio 2021
è, comunque, previsto:
- per gli I.A.C.P. ed enti perseguente medesime finalità, come
anzi citati [comma 9 lett.c) art.119 L.77/2020] per la parte di
spese effettuate nell’anno 2022 si prevede la suddivisione in
quattro e non in cinque quote annuali di pari importo, oltre
l’addizione, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2022 siano stati
realizzati lavori pari al 60% dell’intervento complessivo,
l’accrescimento per i costi sostenuti entro il 30 giugno 2023; - per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arte o professione, ed i proprietari, anche
in comproprietà, di immobili composti da due a quattro unità
immobiliari, censite distintamente all’Agenzia del Territorio
[comma 9 lett.a) art.119 L.77/2020], se realizzati entro il 30
giugno 2022 una percentuale lavori non minore al 60% dei
complessivi il termine ultimo per la fruizione dell’agevolazione
slitta al 31 dicembre 2022.
I quesiti del C.N.I. e dell’A.N.C.E. posti alla Commissione
Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Decreto
Ministeriale 58/2017 vedono parere positivo che, con stretto
richiamo alle norme settoriali vigenti, pone limitazioni correlate
a determinate finalità da raggiungere nella esecuzione degli
interventi stessi.
Essendo nota l’applicazione del Sismabonus per gli edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3, giusta classificazione di
cui all’O.P.C.M. 3274/2003, la risposta 3/2021 della Commissione
offre notevoli esplicazioni, nel richiamare il comma 1-bis
dell’art.16 Decreto Legge 63/2013, per le spese sostenute dall’1
luglio 2017 al 31 dicembre 2021, per quegli interventi disciplinati
dall’art.16 comma 1, lett.i del Decreto del Presidente della
Repubblica 917/1986, T.U.I.R., mediante procedure autorizzatorie
iniziate dopo l’entrata in vigore del disposto per le zone sismiche
1 e 2, di cui all’O.P.C.M.3274/2003, secondo cui edifici
residenziali ed attività produttive fruiscono della detrazione del
50% su un limite massimo di spesa di €96.000,00 per unità
immobiliare, ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Gli
interventi iniziati negli anni successivi e non ultimati godono
dello stesso limite massimo accessibile di €96.000,00, applicato
tenuto conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le
quali si è già fruito della detrazione.
Interventi disciplinati dalla lett. i) comma 1 dell’art.16-bis
TU.I.R.
Il c.1 dispone una detrazione del 36% per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, possessore o detentore, per
giusto titolo, dell’immobile, con tetto massimo di spesa di
€48.000,00 per ogni unità immobiliare.
Da correlazione e collegamento con il disposto di cui al comma 1
dell’art.16 del Decreto Legge 63/2013, nonché al periodo di tempo
intercorrente tra l’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021 per gli
interventi antisismici la detrazione spetta per l’importo di €
96000,00, se relativa ai seguenti interventi:
- adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente, comprensivi di interi edifici e, nei centri
storici realizzati sulla base di progetti unitari, non su
singole unità immobiliari; - redazione della documentazione obbligatoria comprovante la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, oltre la realizzazione
di quelle opere propedeutiche al rilascio della documentazione in
oggetto.
Il Supersismabonus per gli interventi di riparazione o
locali
Dall’esito della Commissione Consultiva emerge un’ottima
formulazione nell’affermazione “Le incertezze, infatti,
hanno un effetto negativo sulla massima diffusione di interventi
strutturali, anche nella prospettiva [..], di una virtuosa sinergia
con quelli di efficientamento energetico”.
Circa gli interventi di riparazione o locali, ovvero connessi a
singoli elementi strutturali che non implichino diminuzione delle
condizioni di sicurezza preesistenti ma siano determinanti ai fini
della risoluzione delle criticità locali presenti, sovente, negli
edifici, si valuta, in primis quel punto di vista che possa
arrecare danni alla pubblica incolumità ed alle cose, in tale
maniera le medesime lavorazioni sono vagliate con maggiore
accortezza soprattutto per incentivare la prevenzione del rischio
sismico.
È su tale concetto che la stessa Commissione richiama il Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 329/2020 laddove
permette optare per l’alternativa “nessun salto di
classe” per la fruizione degli incentivi fiscali di cui al
Decreto Rilancio.
Ne concerne gli ”interventi minori” rientrino tra quelli
agevolati nella misura del 110% entrando nel contenuto del Decreto
17/01/2018 (N.T.C. 2018) esplicitamente al paragrafo 8.4.1 per
specificare i medesimi lavori interessino singole parti e/o
elementi della struttura, nei limiti, però, posti dal paragrafo
medesimo, secondo il quale è disposto espressamente gli stessi
interventi non possano variare in modo significativo il
comportamento globale della costruzione.
Sorgono le eccezioni che non permettono applicare, in tutte le
casistiche previsionali interventi di riparazione o locali,
usufruire del Superbonus, posto l’indifferibile raggiungimento di
precisi e determinati scopi, interventi tra i quali annoverati il
ripristino, rispetto alla configurazione precedente al danno, delle
caratteristiche iniziali di elementi o di parti danneggiate, il
miglioramento delle caratteristiche di resistenza e/o di duttilità
di elementi o parti, anche non danneggiati e l’impedimento dei
meccanismi di collasso locale.
Come da Linee Guida delle N.T.C. 2018, di cui al capitolo 8,
paragrafo 8.4.1 e paragrafo C 8.4.1 della Circolare n.7 del 21
gennaio 2019, rientrano in questa categoria gli interventi che non
alterano significativamente il comportamento globale della
costruzione, viene in tal senso determinata la linea di
valutazione circa l’ammissibilità delle opere correlativamente
all’ampliamento della sicurezza di almeno una porzione della
costruzione, o, nei casi di subiti danni, al mantenimento o
all’accrescimento dell’efficacia strutturale originaria della
porzione danneggiata.
La categoria degli interventi minori comprensiva del ripristino,
rinforzo e della sostituzione di elementi strutturali o di parti di
essi che non adeguati alla funzione cui preposti, prevede per i
medesimi la contribuzione allo sviluppo di meccanismi duttili o il
miglioramento della duttilità locale in modo da avvantaggiarne
quella di insieme della struttura.
Classificabili interventi di riparazione o locali, come
disciplinati al p.8.4 del D.M. 58/2017, sono le modifiche di un
elemento o una porzione limitata della struttura, trattasi, però,
di lavorazioni non collaboranti ai fini della riduzione del rischio
sismico, ragion per cui la stessa Commissione Consultiva evidenzia
la loro esclusione da quelli indicati alla lett. i) dell’art.16-bis
del T.U.I.R., conseguentemente, gli stessi non potranno beneficiare
del Sismabonus laddove realizzati localmente.
La sintesi della Commissione Consultiva
La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione
del D.M.58/2017 realizza un elenco, non esaustivo, delle opere
ammesse alla fruizione del Supersismabonus 110%, tra essi
cita:
- gli interventi sulle coperture o su porzioni di esse, più in
generale riferiti agli orizzontamenti ai fini di poter incrementare
la capacità portante, ridurre i pesi ed eliminare le spinte
applicate alle strutture verticali; - gli interventi sulle coperture o loro porzioni consistenti
nella riparazione, integrazione e sostituzione di elementi della
copertura; - gli interventi di riparazione e di ripristino della resistenza
originaria degli elementi strutturali in muratura, in cemento
armato o in acciaio, che si presentino in condizioni di
ammaloramento dovute a degradi scatenati da diversi fattori, trai i
quali l’esposizione, l’umidità, la vetustà e la disgregazione dei
componenti; - gli interventi per la riduzione della possibilità di accensione
di meccanismi locali, mediante l’inserimento di catene e tiranti
contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura; - gli interventi per il rinforzo dei nodi trave – colonna negli
edifici in cemento armato per contingentarne la prematura rottura,
volti al miglioramento della duttilità; - gli interventi per il collegamento degli elementi di
tamponatura alle strutture in cemento armato, per far fronte al
ribaltamento; - gli interventi di rafforzamento degli elementi non strutturali
pesanti, quali camini, parapetti, controsoffitti, o dei loro
vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Agenzia delle Entrate ed unità strutturale
Sembrerebbe emergere una certa discrasia tra quanto espresso
nell’atto Prot. n. 8047 del 21/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate,
le cui risposte sono state elaborate dalla Commissione
Monitoraggio, secondo l’Amministrazione Finanziaria gli interventi
antisismici realizzati sulle parti comuni di un immobile
plurifamiliare sono ammessi all’agevolazione 110% solo se trattasi
di condominio, non annoverando alcun concetto che possa riguardare
interventi di riparazione o locali.
Si desume, invece, l’intervento di riduzione del rischio sismico
debba prendere in esame l’intera struttura, ovvero l’unità
strutturale quale riferimento per l’applicazione del
Supersismabonus e del Sismabonus ordinario, meglio definita nella
Circolare n.7 del 21/01/2019: “L’U.S. è caratterizzata da
comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi
orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto
della tipologia costruttiva e del permanere di elementi
caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con
la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con
continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e,
generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti
strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con
tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali
diversi, oppure in epoche diverse.”
Lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha, in
precedenza, affermato l’intervento antisismico debba comprendere
l’analisi dell’intera struttura, ciò a smentita dell’Interpello
n.87/2021 posto all’Amministrazione Finanziaria, avente ad oggetto
il comma 4 dell’art.119 L.77/2020, laddove non invocando i
precedenti commi 1 e 2, conferma il diverso riferimento tra due
tipologie di intervento, quali l’efficientamento energetico ed il
sismabonus.
L’attribuzione della Classe di Rischio Sismico: semplificazione
o esonero
In relazione all’obbligo da parte dei professionisti incaricati,
Progettista delle Strutture, Direttore dei Lavori e Collaudatore
Statico se presente, circa l’asseverazione della Classe di Rischio
Sismico ante e post – operam, come da allegati al Decreto del
M.I.T. 329/2020, in particolare l’Allegato A nell’individuare i
casi nei quali l’attribuzione della classe possa svolgersi in modo
semplificato o possa essere addirittura omessa, la Commissione
afferma rientrino in tali condizioni gli edifici in muratura
classificabili in una delle sette tipologie previste dall’Allegato
A al D.M.58/2017 e gli edifici in cemento armato costituiti da
telai nelle due direzioni.
Nel primo caso è possibile non attribuire la classe di rischio
sismico, pre e post intervento, laddove eseguiti specifici
interventi “confortativi”, come indicati nell’Allegato A, ciò,
però, comporta assicurare la diminuzione di una classe, il secondo
caso conduce, invece, all’esonero circa la compilazione dei moduli
allegati al D.M.329/2020.
Per maggiore chiarezza il D.M. 329/2020 contiene la modulistica
aggiornata utilizzabile sia per il Supersismabonus che per il
Sismabonus, così suddivisa:
- Allegato B ed Allegato B1: rispettivamente per l’asseverazione
del progettista e del direttore dei lavori, contenenti la
dichiarazione inerente la congruità delle spese, da non compilare
per il Sismabonus ordinario; - Allegato 1 – S.A.L.: introdotto ai fini del Supersismabonus per
la compilazione dello stato d’avanzamento dei lavori, mediante il
quale il Direttore dei Lavori attesta l’importo delle opere
realizzate.
Corre richiamo anche ai commi 8-bis ed 8-ter del Testo Unico per
l’Edilizia laddove la figura del Collaudatore Statico, in taluni
interventi minori, può essere sostituita dal Direttore dei Lavori
che emette il Certificato di Regolare Esecuzione in luogo del
Certificato di Collaudo.
Interventi di demolizione e ricostruzione
Ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020
convertito, con modifiche, dalla Legge 120/2020, nel variare
l’art.3 lett.d) “Interventi di ristrutturazione edilzia” di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in relazione agli
interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella
categoria della “ristrutturazione edilizia” ed, ancora, del
disposto di cui al comma 4 art.119 del Decreto Rilancio, vengono
ammessi al Superbonus gli interventi strutturali senza alcun
obbligo circa il raggiungimento delle prestazioni, in alcune
casistiche è, quindi, disposto non procedere all’assegnazione della
classe di rischio sismico, tra essi:
- la scelta dell’opzione “nessuna classe” all’interno
dell’Allegato B, che permette non asseverare senza implicazione
circa la compilazione delle relative sezioni; - l’utilizzo delle prescrizioni dell’Allegato A al Decreto
58/2017 per gli immobili in cemento armato dotati di telai in due
direzioni, in questo caso le sezioni inerenti l’attribuzione della
classe possono non essere compilate, posto che, automaticamente, è
assegnata la riduzione di una classe; - l’utilizzo delle prescrizioni dell’Allegato A al Decreto
58/2017 inerenti il metodo semplificato per gli edifici in
muratura, le sezioni specifiche si compilano solo per la parte
riguardante la classe di rischio della costruzione medesima e per
l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato; - la demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro
porzioni, in quanto il nuovo fabbricato sarà, obbligatoriamente,
adeguato ai requisiti di cui al Capitolo 7 delle N.T.C. 2018,
considerato che la nuova costruzione antisismica comporta il
conseguimento della riduzione di due classi, a tal fine non sarà
necessaria la compilazione dei relativi moduli.
L’esonero nel dover elaborate il computo metrico per gli
interventi di demo-ricostruzione realizzati da Impresa di
Costruzione o di Ristrutturazione
Gli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati da
imprese, secondo il disposto del comma 1-septies dell’art.16
Decreto Legge 63/2013, convertito con modifiche dalla L.90/2013,
non comportato alcuna dichiarazione circa la congruità delle spese
sostenute, palesemente in contrasto con il dettato normativo
laddove determina l’agevolazione fiscale portando quale riferimento
il prezzo della singola unità immobiliare così come risultante
nell’Atto Pubblico Notarile di Compravendita.
Ne concerne non sia occorrente compilare la relativa sezione
dell’Allegato al D.M.329/2020, considerato la medesima comporti
indicare il complessivo costo dell’intervento. Come da esplicazione
resa dalla Commissione Consultiva non occorre elaborare il Computo
Metrico Estimativo, ciò in riconduzione al sopra citato comma che,
con espresso riferimento agli interventi de quò, e più speditamente
realizzati dalle imprese che nel termine di diciotto mesi dalla
ultimazione delle opere provvedono a vendere l’immobile, comporta
l’automatismo nel determinare il bonus fiscale, si come risultante
nell’atto notarile, ma entro il tetto massimo di spesa agevolabile
di €96.000,00 per singola unità immobiliare.
Non esiste, quindi, alcun nesso tra il costo complessivo delle
opere richiesto nell’Allegato Asseverazioni.
Le disposizioni di cui agli artt.119 e 121 L.77/2020:
assicurazione professionale e stati d’avanzamento lavori
Nel richiamare gli allegati al D.M. 329/2020 viene
esplicitamente fatto riferimento agli adempimenti richiesti dagli
artt.119 e 121 della L.77/2020, in trattazione ai costi sostenuti e
quindi alla loro congruità, lo stesso dicasi per quanto concerne la
copertura assicurativa dei professionisti abilitati ed incaricati,
nonché per quanto concerne la previsione di un massimo di due stati
d’avanzamento lavori.
Il C.N.I. e l’A.N.C.E. ponendo il testuale quesito “Come
devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese
per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro delle
agevolazioni di cui alla Legge 77/2020?”, con breve riscontro
della Commissione Consultiva affermando che nelle pratiche sisma
bonus non riconducibili al comma 4 dell’art.119 Legge 77/2020, le
sezioni degli allegati al D.M.329/2020 riguardanti l’assicurazione
professionale, nonché le sezioni riguardanti gli stati
d’avanzamento lavori non debbano essere oggetto di
compilazione.
Evidenziato l’obbligo alla stipula della polizza professionale è
disposta al comma 14 del citato articolo 119, salvo le eventuali
sanzioni penali, l’applicazione di un’ammenda variabile da
€2.000,00 ad €15.000,00, in applicazione a ciascuna
attestazione o asseverazione non veritiera.
In origine il Decreto Rilancio obbligava l’asseveratore a
sottoscrivere apposita polizza R.C.A. con massimale adeguato al
numero delle attestazioni ed asseverazioni rilasciate non inferiore
ad €500.000,00 per ogni intervento, ciò comportava per il
professionista stipulare una polizza esclusivamente dedicata al
Superbonus 110%.
A vantaggio della “ristrettezza” della norma interviene
l’addizione con la Legge Finanziaria 2021 riguardante l’alternativa
che permette utilizzare la polizza professionale preesistente
purché la medesima non preveda esclusioni relative ad attività di
asseverazione, abbia un massimale non minore ad €500.000,00 che
potrà essere oggetto di integrazione da parte del professionista in
relazione agli interventi ed alle necessità, e garantisca, nel caso
in cui cessi l’attività professionale, un’ultra attività e
retroattività, rispettivamente, di almeno cinque anni.
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