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Sismabonus 110%: l’attestazione della congruità delle spese – Lavori Pubblici

Entro quando vanno presentate le dichiarazioni asseverative
previste, relative alle coperture assicurative del tecnico
abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte
del progettista, per poter accedere al sismabonus 110%?

Sismabonus 110% e attestazione congruità spese: nuovo
intervento del Fisco

A chiarire questo dubbio ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate
con la risposta n.
410 del 16 giugno 2021
con la quale è entrata nel merito del
momento entro il quale possono essere presentate le asseverazioni
necessarie per accedere alla detrazione fiscale del 110%
(superbonus) prevista per gli interventi di riduzione del rischio
sismico.

Inquadramento normativo

Per rispondere alla domanda è importante definire il quadro
normativo di riferimento e ricostruire i fatti descritti
dall’istante. Stiamo parlando della detrazione prevista per gli
interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16,
comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986.

La detrazione fiscale è normata dall’art. 16, commi da 1-bis a
1-septies del D.L. n. 63/2013. Per questi interventi, il Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto un particolare
regime agevolativo che per una determinata finestra temporale e per
specifici beneficiari, prevede un aumento dell’aliquota fiscale al
110%.

Speciale Superbonus

I fatti

Nel caso sottoposto al giudizio del Fisco, il contribuente ha
presentato in data 27 agosto 2020 una Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) per un intervento di demolizione e
ricostruzione con sagoma diversa e con volume e superficie
inferiore e di aver presentato, presso lo Sportello Unico del
competente Comune, la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA).

Alla SCIA ha allegato l’asseverazione delle classi di rischio
sismico in conformità all’allegato B al D.M. 58/2017, rilevante ai
fini della fruizione della detrazione. I lavori sono iniziati
decorsi 30 giorni dal deposito della SCIA ed i relativi pagamenti
sono avvenuti nel corso del 2020 mediante bonifico finalizzato alla
fruizione del Superbonus.

La domanda

L’Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se possa accedere al
supersismabonus o sismabonus 110% e quale sia la procedura corretta
da seguire in riferimento al nuovo modello B previsto da D.M. n.
329/2020 contenente ulteriori dichiarazioni asseverative previste,
relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato
sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del
progettista.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver, come di consueto, ricordato il quadro normativo di
riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli
interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi
al Superbonus, i professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile,
attestano la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformità verifica la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati. Ai fini del rilascio delle predette
attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla
stipula di una polizza di assicurazione della
responsabilità civile
, con massimale adeguato al numero
delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Al fine di tener conto delle predette disposizioni, il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017,
n.58 è stato aggiornato con il su menzionato DM n. 329/2020 e prima
ancora dalla legge 9 gennaio 2020, n. 24 grazie alla quale a
partire dal 9 gennaio 2020 è possibile presentare il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione
prima dell’inizio dei lavori.

Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con parere del 2
febbraio 2021 (RU n. 0031615), ha affermato che “l’asseverazione del progettista è formulata all’atto del
progetto e quindi deve essere trasmessa nel momento in cui viene
presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA o al Permesso di
Costruire, allo sportello competente stabilito dalle normative
regionali. Tale asseverazione deve essere prodotta prima
dell’inizio dei lavori. A fine lavori il direttore dei lavori
assevera l’avvenuta riduzione di rischio sismico della costruzione,
in coerenza con quanto previsto dal progetto, e il collaudatore
statico, se la tipologia d’intervento ne richiede la presenza,
attesta l’avvenuta riduzione del rischio sismico ai fini del “Sismabonus”. Ai fini del “Super sismabonus” è stabilito,
analogamente al “Sismabonus”, che “la riduzione del rischio è
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del
collaudo statico”, ma rispetto al “Sismabonus” la norma prevede che
i primi due professionisti asseverano “altresì la corrispondente
congruità delle spese”. Per quanto sopra, onde evitare la
proliferazione di adempimenti e modelli, con il DM n. 329/2020 è
stata aggiornata la modulistica, utilizzabile sia per il “Sismabonus” che per il “Super sismabonus” procedendo a cassare e/o
non compilare le parti delle asseverazioni che non attengono alla
specificità del regime fiscale adottato. Il modello relativo
all’asseverazione del progettista (Allegato B), pertanto, oggi
contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle
spese, così che quando esso è utilizzato ai fini del “Super
sismabonus”, tale dichiarazione è già presente. Analoga operazione
è stata effettuata per l’asseverazione del direttore dei lavori
(Allegato B1) dove sul modello, anche in questo caso, si è
proceduto ad aggiungere la dichiarazione relativa alla congruità
delle spese. Per completezza si segnala che ai fini del “Super
sismabonus” è stato poi aggiunto il modello relativo agli stati di
avanzamento dei lavori (Allegato 1 – SAL) mediante il quale il
direttore dei lavori, nel corso degli stessi, attesta l’importo dei
lavori effettuati, fino a quel momento, in coerenza con il
progetto. Al termine dei lavori, il collaudatore statico, salvo nei
casi residuali in cui le Norme Tecniche non ne prevedano la
presenza, provvederà all’attestazione che i lavori abbiano prodotto
la riduzione di rischio prevista in progetto e asseverata dal
direttore dei lavori, sia nel caso di “Sismabonus”, che di “Super
sismabonus”.
Cronologicamente, pertanto, l’asseverazione del progettista, che
contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle
spese, è consegnata allo sportello competente stabilito dalla
normativa regionale, prima dell’inizio dei lavori, mentre
l’attestazione del direttore dei lavori è consegnata allo sportello
di cui sopra al termine dei lavori, insieme agli eventuali stati di
avanzamento, dallo stesso prodotti, ed all’attestazione del
collaudatore statico, quando presente
“.

L’attestazione di congruità delle spese

Sulla base di quanto sopra, dunque, l’attestazione della
congruità delle spese, inserita nell’Allegato B, risponde ad una
semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza
della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica
edilizia relativa alla SCIA, non dovrebbe pregiudicare l’accesso al
Superbonus.

Nel caso di specie, pertanto, considerato che
l’Istante rappresenta di aver prodotto allo sportello
unico insieme alla SCIA in data 27 agosto 2020, l’asseverazione in
conformità all’allegato B, al fine di attestare il passaggio a due
classi di rischi inferiore, secondo l’Agenzia delle Entrate lo
stesso potrà beneficiare del “Superbonus” purché entro la
fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle
spese.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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