Per poter fruire della detrazione fiscale del
110% prevista dal Decreto Rilancio per
gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d.
sismabonus 110%) è necessario che l’edificio sia
ubicato in una delle zone sismica 1, 2 o 3 di cui all’OPCM n.
3274/2003. Viene, quindi, esclusa la zona sismica 4.
Sismabonus e zona sismica
Cosa accade, però, se una Regione ha previsto una
classificazione diversa? È il caso sottoposto all’Agenzia
delle Entrate che ha fornito la risposta n. 25 dell’8 gennaio
2021 con la quale si è trovata a rispondere ad un contribuente
che vorrebbe accedere alla detrazione fiscale prevista dall’art.
16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. sismabonus
acquisti), nella sua versione potenziata dall’art.
119, comma 4 del Decreto Rilancio. Il problema, però, è
che il suo immobile insiste in un territorio che la Regione ha
classificato come “zona sismica 3B”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Dopo avere chiarito i presupposti normativi previsti per
accedere al superbous (nelle sue due versioni eco e sismabonus),
l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che l’equiparazione di diverse
sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 non
rientra tra le sue competenze.
Per verificare la corrispondenza alle zone sismiche previste
dall’OPCM n. 3274/2003 l’istante dovrà rivolgersi all’Ente
territoriale competente.
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A cura di Redazione
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