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Sismabonus 110%: occhio all’unità strutturale e al centro storico – Lavori Pubblici

Come spesso accade, la differenza la fanno sempre i dettagli. Ed
è sui dettagli che spesso casca la normativa edilizia, soprattutto
quando insieme a lei si intreccia quella fiscale. Come è cascata
(diverse volte in realtà) la normativa che ha messo in piedi nel
nostro Paese le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) per gli interventi di riduzione del
rischio sismico (sismabonus 110%).

Sismabonus 110%: nuovo intervento dell’Agenzia delle
Entrate

Farà certamente discutere la risposta dell’Agenzia delle
Entrate
ad un contribuente nostro lettore che riguarda
proprio gli interventi di riduzione del rischio sismico. La
rappresentazione dei fatti vede un edificio composto da due
unità immobiliari
: una A/2 (abitazione) e un C/6 (garage).
Questo edificio, ubicato in un centro storico
(dettaglio non indifferente), sarà oggetto di un intervento
complessivo di miglioramento sismico (cielo-terra).

Ma non solo. Nell’istanza il contribuente fa presente che
l’edificio ha due facciate libere e due in aderenza con altri
fabbricati. Ciò nonostante, i rilievi tecnici hanno dimostrato che,
non essendo presenti alcune connessioni tra le strutture portanti
del fabbricato oggetto delle opere e quelle degli edifici attigui,
l’edificio coincide con la definizione di
unità strutturale
prevista dalle norme tecniche per le
costruzioni e la sua circolare applicativa.

Il titolo edilizio presentato è una segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) di ristrutturazione edilizia da cui si
evince che si tratta di un intervento su edificio unifamiliare
cielo-terra, strutturalmente indipendente, coincidente con l’unità
strutturale, che non necessita di coinvolgimento di altre
proprietà. E quindi, non necessita di un progetto unitario. Quindi
si chiedono le possibilità di accesso al sismabonus 110% e, nel
caso, i limiti di spesa disponibili

Speciale Superbonus

Unità strutturale e centro storico

Sull’unità strutturale ci sono stati diversi interventi della
Commissione per il monitoraggio del sismabonus che hanno
approfondito il concetto. Per la prima volta, però, si aggiunge un
nuovo tassello.

Ma la differenza, come detto all’inizio, la fanno i dettagli e
l’Agenzia delle Entrate ne ricorda uno molto grande. Il sismabonus
110% fa riferimento alle norme sul sismabonus ordinario previste
all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013, che a
sua volta fa riferimento all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del
DPR n. 917/1986 per il quale la detrazione fiscale si applica agli
interventi:

relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e
non su singole unità immobiliari
“.

Alla fine dell’ultimo periodo, la norma prevede che nel caso di
edifici nei centri storici, l’intervento deve essere eseguito sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Ed è
proprio su questa che si basa la risposta dell’Agenzia delle
Entrate che, come avrete intuito, ha chiarito che nel caso in esame
il contribuente non potrà fruire del superbonus 110% per gli
interventi di riduzione del rischio sismico.

A questo punto la domanda è sempre la stessa: è sbagliata la
norma o la sua interpretazione? scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o sulla nostra pagina Facebook.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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