Non rileva la data in cui lei è entrato in possesso dell’immobile ma quella in cui sono stati effettuati i lavori antisismici. La norma primaria (comma 4 dell’articolo 119 dl 34/2020), prevede che in questo caso il Superbonus 110% spetti per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Quindi, se gli interventi erano già stati effettuati nel momento in cui ha acquistato l’immobile, non spetta l’agevolazione al 110%, ma potrebbe avere diritto all’agevolazione originaria, la detrazione al 75% nel caso di riduzione del rischio sismico pari a una classe o all’85% se la riduzione è di due classi di rischio.
Anche in questo caso, bisogna rispettare tutti i requisiti (il riferimento normativo è il comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto 63/2013, introdotto dal dl 50/2017, articolo 46-quater), a partire da quello che prevede la vendita dell’immobile da parte dell’impresa di costruzione entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.
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