Sismabonus acquisti 110%, per l’accesso all’agevolazione la stipula del rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2022. A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 80 del 3 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate: la scadenza per le persone fisiche è prevista dalla Legge di Bilancio 2021.
Sismabonus acquisti 110%, per avere diritto all’agevolazione il rogito deve essere stipulato entro la data del 30 giugno 2022.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 80 del 3 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il periodo temporale in cui deve rientrare la stipula dell’atto di acquisto, relativo all’edificio demolito e ricostruito per ridurne i rischi sismici, segue la stessa scadenza dell’agevolazione.
Per fornire i chiarimenti al caso concreto l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento.
Sismabonus acquisti 110%: la stipula del rogito entro il 30 giugno 2022
Il sismabonus acquisiti può beneficiare della detrazione nella misura del 110%, prevista per il cosiddetto superbonus, se la stipula del rogito avviene entro il 30 giugno 2022.
A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 80 del 3 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 80 del 3 febbraio 2021
- Articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013. Acquisto case antisismiche.
Lo spunto per i chiarimenti arriva dal quesito posto da una società di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
L’istante vuole eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio.
Il soggetto chiede se esiste un limite, a pena di decadenza per i futuri acquirenti della unità di nuova costruzione, entro il quale perfezionare l’acquisto dell’immobile su cui è stato effettuato l’intervento.
L’Agenzia riepiloga il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione prevista dal comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013.
La norma stabilisce che, se gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici per la riduzione di due classi del rischio sismico sono realizzati nei comuni compresi nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare si ha diritto all’agevolazione.
Gli interventi devono essere realizzati nei limiti delle disposizioni normative urbanistiche, e l’edificio deve essere venduto entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, prevista dal comma 1-quater dello stesso articolo, che spetta all’acquirente dell’immobile: nella misura del 75% e dell’85% del prezzo di acquisto risultante dal rogito notarile, entro il limite di spesa di 96 mila euro per ogni unità immobiliare.
Sismabonus acquisti 110%: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel motivare i chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare numero 24 del 2020.
Il documento di prassi spiega che il superbonus si applica anche alle spese che sono sostenute da acquirenti di case antisismiche.
Come ricordato, le unità immobiliari devono fare parte di edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2, 3.
Gli interventi antisismici in questione prevedono la demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare: tali soggetti devono rivendere l’unità immobiliare entro i 18 mesi successivi al termine dei lavori.
Sul periodo agevolativo è intervenuta la Legge di Bilancio 2021.
Le modifiche previste nella le letteraf) dell’articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedono la detrazione in misura del 110% per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.
L’agevolazione, per le spese sostenute nell’anno 2022, è ripartita in quattro quote annuali dello stesso importo.
Per avere accesso al superbonus 110% è inoltre necessaria l’asseverazione dell’efficacia degli interventi.
Tale asseverazione deve essere prodotta dai professionisti iscritti ai relativi ordini o collegi professionali incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze.
In conclusione, per le persone fisiche, deve essere rispettato il termine del 30 giugno 2022 per la stipula dell’atto di acquisto relativo all’immobile.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.