La detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 è consentita anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente. È uno dei quesiti chiariti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 97 dell’11 febbraio 2021.
L’istante sta realizzando un unico edificio costituito da 58 appartamenti e da 2 locali commerciali oltre a due livelli interrati con 58 box pertinenziali. Tale fabbricato ricade su un terreno di sua proprietà, in parte occupato da un edificio da demolire e in parte libero da manufatti ma accorpato all’intervento da eseguire sulla prima porzione di terreno e anch’esso edificabile.
Lo stesso istante fa presente, inoltre, che nel 2019 sono iniziati i lavori di costruzione del fabbricato, nel 2020 il Comune gli ha rilasciato la certificazione, le procedure autorizzative invece risalgono al 2018 e con comunicazione del 2019 ha autorizzato l’integrazione della pratica edilizia con l’attestazione di rischio sismico degli edifici esistenti e demoliti ad inizio lavori.
Chiede, quindi, se è possibile fruire dell’agevolazione legata al Sismabonus (articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013) per l’intero edificio in costruzione e chiede conferma dell’’ammissibilità a tali benefici, considerando la descritta cronologia degli adempimenti burocratici evidenziando la mancata presentazione dell’asseverazione contestualmente al permesso di costruire.
La norma richiamata dall’istante prevede che gli acquirenti di case ricostruire con riduzione del rischio sismico, anche con aumento volumetrico, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, possano fruire di detrazioni pari al 75% o all’85% del prezzo dell’unità se si provveda alla vendita delle abitazioni da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare entro diciotto mesi dalla data di conclusione lavori. Pertanto, beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.
L’Agenzia chiarisce che la detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, è consentita anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso (articolo 3, comma 1, lettera d) o e), del Dpr n. 380/2001), ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
La tardiva presentazione dell’asseverazione, che certifica la classe del rischio sismico precedente e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, inoltre, non impedisce la fruizione della detrazione richiesta dall’istante se è presentata entro la data di stipula del rogito dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di riduzione del rischio sismico e a patto che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.
In allegato la risposta n. 97 dell’11 febbraio 2021
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