L’acquirente di un’unità immobiliare demolita e ricostruita con riduzione del rischio sismico ad una o due classi di rischio inferiore può fruire del superbonus 110%, stipulando il rogito di acquisto entro il prossimo 31 dicembre 2022, se alla data del 30 giugno 2022 è stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, in cui viene espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle indicazioni dell’articolo 121 D.L. 34/2020.
È quanto emerge dal chiarimento fornito ieri dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 77/E/2022 in risposta ad alcuni quesiti riguardanti la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il cd. “sismabonus acquisti” 110%, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 18, comma 4-ter, D.L. 36/2022.
In origine, la possibilità di fruire del superbonus del 110% per l’acquisto
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