Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose risposte ad istanze di interpello, fra le quali due in materia di sismabonus acquisti.
Di particolare interesse la prima delle due, la n. 97, che affronta il caso di una società che ha in corso un intervento edilizio su due appezzamenti di terreno di proprietà.
Nel primo terreno sono presenti due edifici di vecchia costruzione dei quali è prevista la demolizione, mentre nell’altro non vi è alcun edificio, ma per effetto della speciale regolamentazione edilizia del Comune questo è stato “accorpato” all’intervento relativo all’altro terreno, incrementandone così l’edificabilità.
Il progetto prevede la costruzione di un unico edificio costituito da 58 appartamenti e 2 locali commerciali, oltre a due livelli interrati costituiti da 58 box pertinenziali.
La questione che viene posta nell’istanza riguarda la possibilità di consentire la fruizione del sismabonus acquisti per gli acquirenti di tutte le unità immobiliari, nonostante, appunto, in uno dei due terreni non vi sia alcun edificio oggetto di demolizione e ricostruzione, come invece richiesto dal comma 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che la fattispecie possa essere inquadrata nell’ambito della disposizione agevolativa, alla luce del fatto che la norma fa riferimento agli interventi realizzati dall’impresa di costruzione “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente”.
La spettanza dell’agevolazione prescinde dalla circostanza che il titolo abilitativo sia rilasciato dal Comune ai sensi della lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, ossia quale ristrutturazione edilizia, piuttosto che sulla base della lettera e), ovvero come nuova costruzione, ma invece dipende dal fatto che l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito degli strumenti urbanistici vigenti.
Quanto all’ulteriore problematica evidenziata nell’istanza, relativa alla mancata presentazione dell’asseverazione contestualmente al permesso di costruire, l’Agenzia ricorda come per le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, come nel caso in esame, la documentazione può essere integrata con la presentazione dell’asseverazione entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Con l’altra risposta, la n. 103, viene invece affrontata la problematica dei termini temporali da rispettare per fruire del sismabonus acquisti, questione già oggetto di diverse risposte ad istanze di interpello.
Viene ribadito come sia necessario che venga stipulato l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori entro il termine di vigenza dell’agevolazione.
Il termine in questione è:
- il 31 dicembre 2021, qualora si intenda fruire del sismabonus nella versione “originaria”, con detrazione del 75% o dell’85% a seconda del fatto che si realizzi un miglioramento di, rispettivamente, una o almeno due classi sismiche;
- il 30 giugno 2022, nel caso in cui si possa beneficiare della versione “potenziata” con il superbonus per il tramite dell’applicazione “mediata” dal comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (così come modificato dalla legge di bilancio 2021).
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