Il sottosegretario per l’economia e le finanze, Federico Freni, ha risposto il 18 maggio scorso in commissione Finanze della Camera all’interrogazione 5-08101 Centemero con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina del « Sismabonus acquisti ».
Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al cosiddetto Sismabonus acquisti di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decretolegge n. 63 del 2013 secondo cui qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al precedente comma 1-quater del medesimo articolo 16 « siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare ».
Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (cd. Superbonus) dai soggetti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 119.
Tanto premesso, gli Onorevoli lamentano l’incertezza circa la percentuale di applicazione delle agevolazioni ivi previste per le unità immobiliari per le quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, ovvero quale sia la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 con stipula dell’atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere « quali iniziative di competenza intenda adottare in riferimento a quanto esposto in premessa al fine di fare chiarezza sulle relative modalità applicative degli interventi agevolabili previsti dalla normativa vigente ».
LA RISPOSTA DEL MEF. “Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina il c.d. « Sismabonus acquisti », che consiste in una detrazione del 75 o dell’85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata), che viene riconosciuta all’acquirente di un’unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l’intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.
Come chiarito con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, la disposizione in commento è inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. « Sismabonus » (disciplinato dai commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16) mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest’ultimo in quanto i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), la predetta agevolazione del « Sismabonus acquisti », è stata elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (cd. Superbonus) dai soggetti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 119.
Con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 30/E del 2020), l’Agenzia delle entrate ha precisato che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus, è necessario che i requisiti richiesti dalla norma agevolativa sussistano nel periodo di vigenza della stessa.
Conseguentemente, considerato che la norma fa espresso riferimento « agli acquirenti » delle predette unità immobiliari, è necessario, tra l’altro, che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine di vigenza dell’agevolazione, attualmente fissato al 30 giugno 2022.
Pertanto, con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti circa la percentuale di detrazione applicabile nell’ipotesi di spese sostenute dal 1° luglio 2022, con stipula dell’atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori, gli acquirenti delle predette unità immobiliari non potranno fruire del Superbonus, ma, ricorrendo le condizioni normativamente previste, potranno beneficiare della detrazione del 75 per cento ovvero dell’85 per cento delle spese sostenute, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, qualora l’atto di compravendita sia stipulato entro il termine di vigenza ivi previsto, attualmente fissato al 31 dicembre 2024”.
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