Le detrazioni fiscali “spettano” al contribuente-committente dei
lavori. Ovviamente spettano se ricorrono tutte le condizioni
oggettive e soggettive richieste dai decreti e dalla prassi.
La “spettanza” dei bonus edilizi
Il verbo utilizzato dal legislatore, nelle varie coniugazioni
degli altrettanto numerosi provvedimenti che regolano l’accesso ai
bonus, è proprio “spettare” che, nel dizionario della
lingua italiana, significa “essere dovuto per
diritto”.
Basta leggere (fra i tanti) l’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n.
63/2013 il quale recita “spetta una detrazione
dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare per ciascun anno”, oppure il più
recente art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34/2020 “la
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute
entro il 31 dicembre 2023”.
È chiaro che si tratta di una spettanza di tipo “tecnico”, nel
senso che la detrazione fiscale diviene concretamente fruibile
(ovvero si trasforma
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