Con la risposta all’istanza di interpello numero 515, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, viene analizzata l’applicazione del cosiddetto sismabonus acquisti, fattispecie disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013, in un’operazione piuttosto articolata.
La società istante è una società di costruzione di immobili civili, che ha acquistato un fabbricato in un Comune in zona sismica 3 con l’intenzione di demolirlo e ricostruirlo, realizzando due edifici distinti, ritenendo che questa possibilità sia riconosciuta dalla disposizione del comma 1-septies, nel momento in cui fa riferimento alla “demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentono tale aumento”.
Nella soluzione interpretativa prospettata, la società istante ritiene che gli acquirenti di tutte le unità immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute entro i successivi 18 mesi, come richiede la norma, possono fruire della detrazione “potenziata” al 110% sul massimale di euro 96.000.
Inoltre, spetterà la possibilità di beneficiare della detrazione autonoma in relazione alla spesa sostenuta per la costruzione del garage, così come la possibilità di godere della detrazione bonus mobili, essendo l’operazione di demolizione e ricostruzione da assimilare ad una ristrutturazione.
Nell’analizzare la problematica, l’Agenzia delle Entrate evidenzia la possibilità di applicare la detrazione del 110% anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cosiddette case antisismiche, in virtù dell’esplicito richiamo che il quarto comma dell’articolo 119 del Decreto Rilancio fa all’intera disciplina del sismabonus, prevedendo la disposizione che “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’ aliquota delle detrazioni spettanti e’ elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021”.
Inoltre, anziché fruire della detrazione, gli acquirenti potranno, sulla base di quanto previsto dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, optare per lo sconto in fattura piuttosto che per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Venendo alla fattispecie in esame, l’Agenzia evidenzia innanzitutto come la fruizione della detrazione richieda però che l’atto d’acquisto delle unità immobiliari venga perfezionato entro il 31 dicembre 2021: non è quindi sufficiente che i lavori vengano completati entro tale data, e la cessione venga effettuata nei 18 mesi successivi, poiché la disciplina del sismabonus si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla variazione volumetrica, e alla possibilità di considerare ricompreso in tale ambito il secondo edificio, l’Agenzia si rimette, evidentemente, alle valutazioni di natura tecnica da parte dell’organo competente in tema di classificazioni urbanistiche (Comune o altro ente territoriale).
Viene quindi affrontata la tematica della spettanza della detrazione autonoma per la realizzazione dei box auto.
Qui l’Agenzia mette in risalto come non spetti agli acquirenti un’ulteriore specifica detrazione: la detrazione del comma 1-septies deve essere calcolata, nel rispetto del limite di spesa di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, considerando unitariamente l’immobile principale e la pertinenza, anche se questa è accatastata separatamente.
Con riferimento, invece, alla possibilità di fruire del bonus mobili, tenendo conto del fatto che l’agevolazione in questione compete ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir, l’Agenzia conclude circa la sua applicabilità anche nel caso di specie, tenendo conto del fatto che gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico trovano la loro disciplina generale di riferimento proprio nell’ambito della disposizione in questione.
Infine, viene esaminata la possibilità per una società immobiliare di fruire della detrazione del comma 1-septies dell’articolo 16 per l’acquisto di unità abitative da destinare alla locazione.
Tale possibilità va sicuramente riconosciuta, anche alla luce di quanto l’Agenzia delle Entrate ha affermato nella risoluzione 34/E del 2020, che ha “sdoganato” il riconoscimento di ecobonus e sismabonus per gli interventi fatti da parte delle imprese sugli immobili, a prescindere dalla loro destinazione (superando, uniformandosi alla giurisprudenza consolidata della corte di cassazione, l’orientamento precedente).
Naturalmente la detrazione spetterà nella misura “ordinaria” del 75% o dell’85%, non potendosi applicare la versione “potenziata” dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, che non vede tra i suoi destinatari i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.