Sismabonus acquisti, è escluso dall’agevolazione chi non ha iniziato l’iter di richiesta delle autorizzazioni dopo il 1° gennaio 2017. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 365 del 24 maggio 2021.
Sismabonus acquisti, i contribuenti hanno diritto all’agevolazione solo se l’iter di richiesta delle autorizzazioni inizia dopo la data 1° gennaio 2017.
Il chiarimento arriva con la risposta all’interpello numero 365 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione spetta solo se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2021 e se l’atto di acquisto degli immobili è stipulato entro la scadenza del periodo agevolativo.
Nel caso specifico, quindi, l’istante non può beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013.
Sismabonus acquisti: l’agevolazione spetta se le autorizzazioni sono richieste dopo il 1° gennaio 2017
Il sismabonus acquisti è al centro della risposta all’interpello numero 365 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 365 del 24 maggio 2021
- Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazioni acquisto case antisismiche.
L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sul periodo dell’agevolazione prevista per gli acquirenti di case antisismiche, in base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013.
Come di consueto lo spunto per i chiarimenti nasce dal caso concreto presentato dall’istante, proprietaria di un complesso industriale riqualificato, situato in una zona a rischio sismico.
La richiesta di chiarimenti riguarda il riconoscimento della detrazione, anche in caso di intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria e con cambio di destinazione d’uso, per le unità abitative che saranno realizzate.
Nell’ambito degli interventi di demolizione e rifacimento sono state rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa, tra le quali:
- la produzione dell’asseverazione che mostri una riduzione del rischio sismico di oltre due classi;
- l’alienazione dell’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Il documento di prassi riepiloga i requisiti per poter beneficiare dell’agevolazione: gli immobili devono essere situati nei comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.
Spetta anche nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, sebbene siano rispettati i requisiti previsti dalla legge, l’istante è escluso dall’agevolazione dal momento che l’iter della procedura autorizzatoria è avvenuto prima del 1° gennaio 2017.
Sismabonus acquisti: misura dell’agevolazione e limiti di spesa
Il sismabonus acquisti, come riepilogato dall’Agenzia delle Entrate, spetta all’acquirente di case antisismiche, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare.
Il limite di spesa per ciascuna unità immobiliare è di 96.000 euro.
Come chiarito in precedenza, l’agevolazione spetta solo nel caso un cui venga rispettato il periodo agevolativo.
Nel documento viene inoltre chiarito che:
Resta ferma la possibilità del contribuente di documentare, a seguito del parere dell’Ufficio tecnico del Comune, una diversa data di inizio del procedimento autorizzatorio, successiva al 1° gennaio2017.
Sulla data dell’inizio dell’iter delle procedure autorizzatorie, l’Agenzia delle Entrate riporta quanto chiarito nella circolare numero 19/E del 2020, che a sua volta richiama il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 24 giugno 2020.
Il documento di prassi specifica che:
“le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 – data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 – e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.”
Il chiarimento nel documento di prassi rispondeva all’esigenza di non escludere dall’agevolazione del beneficio nei casi in cui l’adempimento non fosse stato effettuato, dal momento che il fabbricato in questione non rientrava nell’agevolazione in base alle norme all’epoca vigenti.
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