L’art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha previsto un incremento al 110%(superbonus) della
detrazione fiscale prevista per gli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013
(sismabonus).
Il sismabonus acquisti
Tra gli interventi previsti, con il comma 1-septies è prevista
che la detrazione fiscale possa essere fruita dagli acquirenti di
case antisismiche realizzate da imprese di costruzione mediante
demolizione e ricostruzione con vendita entro 18 mesi dal termine
dei lavori (e comunque entro il termine di agevolazione della
norma).
L’asseverazione tecnica
Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per tutti gli
interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie
di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati.
L’asseverazione tecnica è stata prevista con il Decreto
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.
58 recante “Sismabonus – Linee guida per la classificazione del
rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per
l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati”. Questo Decreto è stato
negli anni modificato fino ad arrivare alle modifiche richieste dal
Superbonus 110% apportate dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 che riporta i
seguenti allegati (riportati di seguito in ordine cronologico di
utilizzo):
- Allegato B – Asseverazione del progettista da allegare alla
richiesta del titolo edilizio; - Allegato 1 – Asseverazione del direttore dei lavori per stato
di avanzamento; - Allegato B1 – Asseverazione del direttore dei lavori a fine
lavori; - Allegato B2 – Asseverazione del collaudatore a fine
lavori.
Il modello di asseverazione del progettista
All’interno del modello di asseverazione del progettista, da
allegare al titolo edilizio entro l’avvio del cantiere, è presente
una specifica sezione in cui indicare:
- il prezziario utilizzato per la stima dei lavori;
- l’importo complessivo dell’intervento (comprese le spese
professionali) - l’importo complessivo dei lavori.
Sismabonus acquisti e computo metrico
Si è posto il problema di cosa si dovesse indicare nel caso di
sismabonus acquisti. Problema a cui hanno fornito risposta la
Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del
D.M. 28/02/2017, n. 58 e l’Agenzia
delle Entrate.
Entrambi sono concordi nel ritenere che non è necessario
redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba
essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione
del costo complessivo dell’intervento. Nel caso di sismabonus
acquisti, infatti, la detrazione fiscale è determinata sulla base
del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto
pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo
di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha
quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto
nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di
interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.
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