Il Sismabonus acquisti, la detrazione riservata agli acquirenti
di unità immobiliari antisismiche derivanti dalla demolizione e
ricostruzione di interi edifici (D.L. n. 63/2013, art 16, comma 1
septies), è praticamente l’unico bonus fiscale che non richiede una
contabilità dei lavori.
Il Sismabonus acquisti
Si applica infatti in misura fissa su una spesa pari a 96 mila
euro (con aliquota 85% nel caso ricorrente in cui a seguito dei
lavori si ottenga un miglioramento di due classi di rischio
sismico) per ogni unità immobiliare oggetto di compravendita, sotto
forma di riduzione del prezzo indicato nel rogito. Se il titolo
edilizio è successivo al 16 febbraio 2023, la detrazione può essere
fruita in 5 rate annuali di pari importo da parte degli acquirenti,
indipendentemente che siano persone fisiche o società.
Tuttavia, quando si demolisce e si ricostruisce un edificio al
fine di vendere gli appartamenti ricavati, il Sismabonus non è
l’unica agevolazione disponibile. Se l’intervento è inquadrabile
come “ristrutturazione edilizia”, il committente (solitamente la
stessa impresa che poi
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