La prassi dell’Agenzia delle Entrate è sempre stata costante nell’affermare che la detrazione IRPEF “acquisti” di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR matura in capo all’acquirente dell’unità immobiliare nell’anno in cui si verifica l’ultimazione degli interventi riguardanti l’intero edificio (da ultimo, circ. n. 17/2023, p. 53).
Analogo chiarimento è rinvenibile nella risposta a interpello n. 5/2020 con riguardo al sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Quindi, nel caso, ad esempio, di rogito di una unità immobiliare stipulato, con relativo pagamento del prezzo di vendita da parte dell’acquirente, nel 2024, ma ultimazione degli interventi riguardanti l’intero fabbricato solo …
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