Il sismabonus acquisti può essere fruito in relazione ai soli acquisti delle unità immobiliari realizzate previa demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente; non potranno invece accedere al bonus edilizio gli acquirenti delle unità immobiliari realizzate in seguito alla ristrutturazione o al risanamento dell’edificio non demolito, fermo restando che i medesimi acquirenti, in presenza di tutte le condizioni di legge, potranno accedere alla detrazione prevista dall’art. 16-bis TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 423 del 12 agosto 2022.
Con la risposta a interpello n. 423 del 12 agosto 2022
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