Il 31 dicembre 2024 rappresenta l’ultimo giorno entro il quale i
contribuenti interessati potranno sottoscrivere contratti di
compravendita immobiliare agevolando il prezzo sostenuto tramite il
c.d. “Sismabonus-acquisti”. Si tratta della detrazione regolata dal
D.L. n. 63/2013 (art. 16, co. 1-septies) che riconosce agli
acquirenti uno “sconto” fino all’85% sul prezzo di acquisto di
immobili derivanti da demolizione e ricostruzione in chiave
antisismica, e venduti direttamente dall’impresa di costruzioni,
fino a un massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro.
Le tempistiche, dunque, sono strette, e mettono in difficoltà
soprattutto le imprese di costruzioni che, per ragioni tecniche di
tipo edilizio, non riusciranno a completare i lavori entro
l’anno.
Eppure, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito di recente
(Risoluzione n. 14/2024) che purché il rogito sia sottoscritto
entro il 31 dicembre 2024, l’ultimazione dei lavori non assume
rilievo rispetto alla scadenza della detrazione, almeno fin quando
risultano completati entro l’anno i lavori strutturali che
realizzano il salto di classe di rischio sismico (singolo o doppio)
posto come requisito d’accesso
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