Sismabonus acquisto case antisismiche, la detrazione e la scelta della cessione del credito d’imposta dall’acquirente all’impresa sono ammesse anche se l’asseverazione è predisposta con il vecchio modello. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021: il superbonus 110 per cento spetta solo se le spese sono sostenute nel periodo indicato dall’agevolazione del decreto Rilancio.
Sismabonus acquisto case antisismiche, nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla legge, la detrazione spetta anche con il vecchio modello di asseverazione.
Può inoltre essere ceduto, dall’acquirente all’impresa di costruzioni, un credito di imposta corrispondente all’importo della detrazione.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in presenza di un’asseverazione del rischio sismico per cui è stato utilizzato il modello precedente a quello che ha recepito le modifiche introdotte dal decreto Rilancio, si potrà beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico, eseguiti da imprese che provvedano, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva vendita dell’immobile.
L’amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, in quali casi si può applicare l’aliquota prevista dal superbonus 110 per cento.
Sismabonus acquisto case: spetta anche con il vecchio modello di asseverazione
Il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche spetta anche se per l’asseverazione è stato utilizzato il vecchio modello.
L’acquirente può quindi optare per la cessione di un credito di imposta dello stesso importo della detrazione, da cedere all’impresa di costruzione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021
- Articolo 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 e articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020. Sisma bonus per acquisto case antisismiche.
Lo spunto dei chiarimenti arriva da un’impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali che intende acquistare da un proprio cliente a cui ha venduto un’abitazione antisismica il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale.
Nello specifico l’istante chiede se ciò è possibile anche in presenza di un’asseverazione del rischio sismico predisposta con il modello precedente a quello che recepisce le modifiche previste dal decreto Rilancio.
Nel fornire chiarimenti all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento sull’agevolazione fruibile per l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico, eseguiti da imprese che provvedano, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva vendita dell’immobile.
La norma di riferimento è il comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013.
L’agevolazione spetta per gli interventi realizzati nei comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 e contempla la demolizione e ricostruzione di interi edifici per la riduzione del rischio sismico.
I lavori devono essere realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, provvedano all’alienazione dell’immobile.
La detrazione spetta all’acquirente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, come nell’atto di compravendita, entro il limite di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità.
Sull’Agevolazione è intervenuto il decreto Rilancio, che ha introdotto il superbonus con aliquota al 110 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Per ulteriori chiarimenti a riguardo l’Agenzia delle Entrate richiama i seguenti documenti di prassi:
Nel caso specifico l’istante fa sapere che l’asseverazione della classe di rischio sismico degli immobili demoliti e ricostruiti per i quali l’acquirente intende beneficiare delle detrazioni è stata depositata ante rogito con il modello B ex decreto ministeriale n. 65 del 7 marzo 2017.
Tale modello è stato sostituito da quello introdotto il 6 agosto 2020, per recepire le novità introdotte dal decreto Rilancio.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare del superbonus anche in presenza di un’asseverazione con modello precedente, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
L’istante può quindi essere cessionario del credito relativo alla detrazione in questione, considerando che l’agevolazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare, come risulta dall’atto pubblico di compravendita, e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.
Nel caso specifico, quindi, non deve essere attestata la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, per il beneficio dell’agevolazione e la scelta della fruizione indiretta attraverso la cessione del credito di imposta.
Sismabonus acquisto case: l’aliquota da applicare
A tre dei quattro quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate risponde chiarendo che può essere utilizzato il modello di asseverazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto Rilancio, qualora sia predisposto nel periodo precedente al periodo dell’agevolativo.
L’ulteriore quesito dell’istante riguarda, invece, l’aliquota da applicare.
Viene infatti richiesto all’Amministrazione finanziaria se dovrà essere presa come riferimento quella dell’85 per cento sull’importo massimo di 96mila euro o di quella del 110 per cento sullo stesso importo.
A riguardo viene anche considerato che l’aliquota più elevata può essere applicata alle spese documentate e sostenute a partire dal 1° luglio 2020, con asseverazione depositata con il modello B introdotto in data 6 agosto 2020.
Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’acquirente ha versato gli acconti prima del 1° luglio 2020, ossia della data che individua l’inizio dell’entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
In merito, nel documento di prassi viene specificato quanto segue:
“Il contribuente, quindi, in linea di principio, ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.”
Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, per gli interventi non si potrà fruire del superbonus, dal momento che l’aliquota al 110 per cento è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigenza della detrazione.
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