Lei ha diritto alla detrazione, per due motivi. Innanzitutto, il sisma bonus spetta per tutti i lavori eseguiti sugli immobili e sulle loro pertinenze. Non sono previste esclusioni nel caso, analogo al suo, in cui i lavori vengano realizzati sulle sole pertinenze. Su questo punto, ci sono precise indicazioni, ad esempio, nella Guida al Sismabonus dell’Agenzia delle Entrate:
il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Quindi, i lavori sulle pertinenze sono agevolati, e vanno ricompresi nel limite di spesa previsto per l’unità immobiliare.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, è corretta la sua interpretazione. L’intervento di demolizione e ricostruzione non deve configurarsi come nuova costruzione. La risoluzione 34/2018 dell’Agenzia delle Entrate specifica che sono ammessi (perchè rientrano nelle ristrutturazioni edilizie, e non nelle nuove costruzioni), i lavori «di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica». Mi pare sia esattamente il caso che la riguarda.
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