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Sismabonus capannoni industriali 2022: come funziona – Lavori Pubblici

Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prevista nel nostro
ordinamento la detrazione fiscale per gli interventi di riduzione
del rischio sismico, nota a tutti come sismabonus.

Sismabonus: cos’è

Entrando nel dettaglio, l’art. 1, comma 2, lettera c) della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato l’art. 16 del D.L. n.
63/2013, sostituendo il comma 1-bis e inserendo i commi da 1-ter a
1-sexies.

Mentre il comma 1-bis prevede il sismabonus ordinario al 50%,
fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare per ciascun anno, nel caso di interventi
di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917/1986
(TUIR), i successivi commi definiscono i casi in cui si può avere
un’aliquota fiscale maggiorata dal 70 all’85%.

In particolare, con i commi da 1-ter a 1-sexies, oltre ad
estendere il sismabonus agli edifici in zona sismica 3, è stato
previsto che:

  • qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una
    riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una
    classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta
    nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
    inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%;
  • qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di
    edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di spettano:
    • nella misura del 75 per cento in caso di passaggio ad una
      classe inferiore;
    • nella misura dell’85 per cento in caso di passaggio a due
      classi inferiori.

L’asseverazione del miglioramento sismico

Per gli interventi a cui corrisponde una riduzione del rischio
sismico, la fruizione della relativa agevolazione è soggetta ad una
serie di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di
professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi
effettuati (l’asseverazione tecnica).

Tale asseverazione tecnica è stata prevista dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58
che nel corso degli anni è stato
modificato:

  • dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7
    marzo 2017, n. 65;
  • dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9
    gennaio 2020, n. 24;
  • dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6
    agosto 2020, n. 329.

Quest’ultimo ha adeguato la modulistica per far fronte alle
nuove detrazioni fiscali del 110% nate con il Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

Ad oggi, il D.M. 58/2017 riporta i seguenti allegati:

  • Allegato A – Linee guida per la classificazione del rischio
    sismico delle costruzioni
  • Allegato B – Asseverazione del progettista da allegare alla
    richiesta del titolo edilizio
  • Allegato 1 – Asseverazione del direttore dei lavori per stato
    di avanzamento
  • Allegato B1 – Asseverazione del direttore dei lavori a fine
    lavori
  • Allegato B2 – Asseverazione del collaudatore a fine lavori

Le asseverazioni di cui agli allegati B, B1 e 1 contengono anche
l’attestazione di congruità dei costi.

La riduzione del rischio sismico

Come previsto all’art. 3, comma 3 del D.M. 58/2017, per gli
interventi che godono delle aliquote maggiorate è necessario
allegare al titolo edilizio entro l’avvio dei lavori, il progetto
dell’intervento di riduzione del rischio sismico e l’asseverazione
tecnica.

L’asseverazione tecnica da allegare è quella di cui all’Allegato
B del D.M. 58/2017 all’interno della quale il tecnico assevera:

  • lo stato di fatto, definendo:
    • la classe di Rischio della costruzione;
    • il valore dell’indice di sicurezza strutturale (IS-V)(da
      omettere per attribuzioni effettuate con il metodo
      semplificato);
    • il valore della Perdita Annua Media (PAM);
    • i riferimenti delle Linea Guida utilizzate come base di
      riferimento per le valutazioni;
    • il metodo utilizzato per l’attribuzione della classe di rischio
      (convenzionale o semplificato);
    • si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva
      svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è
      prevista la demolizione e ricostruzione;
  • lo stato conseguente all’intervento, definendo:
    • la classe di Rischio della costruzione;
    • il valore dell’indice di sicurezza strutturale (IS-V)(da
      omettere per attribuzioni effettuate con il metodo
      semplificato);
    • il valore della Perdita Annua Media (PAM);
    • i riferimenti delle Linea Guida utilizzate come base di
      riferimento per le valutazioni;
    • il metodo utilizzato per l’attribuzione della classe di rischio
      (convenzionale o semplificato);
    • gli estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile
    • si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva
      svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è
      prevista la demolizione e ricostruzione.

A questo punto si assevera che gli interventi hanno consentito
una riduzione del rischio sismico mediante il passaggio d un numero
di classi rispetto alla situazione ante-operam, pari a:

  • nessuna classe;
  • 1 classe;
  • 2 o più classi.

Ed è da qui che sarà, quindi, possibile definire l’aliquota di
accesso al sismabonus.

Sismabonus capannoni industriali

Nel caso dei capannoni industriali, a pag. 11 dell’Allegato A al
D.M. n. 58/2017 è riportato che è possibile ritenere valido il
passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore eseguendo
solamente interventi locali di rafforzamento, anche in assenza di
una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, ma a patto di
soddisfare alcune prescrizioni volte ad eliminare sulla costruzione
tutte (ove presenti) le seguenti carenze:

  • carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad. es.
    trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da
    sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione
    anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto
    sull’attrito;
  • carenza della connessione tra il sistema della tamponatura
    esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in
    calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;
  • carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al
    capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature,
    tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre
    danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di
    controventamento o perché indotti al collasso dal loro
    contenuto.

In queste costruzioni è necessario rimuovere le cause che
possano dare luogo all’attivazione di meccanismi locali che, a
cascata, potrebbero generare il collasso dell’immobile.
Nell’intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il
dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al
criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti
duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto
lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti
caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo
gli spostamenti.

Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente alle
strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la
possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di rischio
immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di
rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione
della Classe di Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è
stata originariamente concepita con la presenza di telai in
entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi
seguenti:

  • confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati
    dell’edificio;
  • opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature,
    compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle
    facciate;
  • eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o
    degradate.

La compilazione dell’Allegato B per i capannoni
industriali

Si pone una problematica di non poco conto: la compilazione
dell’Allegato B da allegare al titolo edilizio prima dell’avvio dei
lavori. La norma è chiara e l’Agenzia delle Entrate lo ha più volte
confermato: la mancata o tardiva allegazione dell’asseverazione
tecnica risulta essere una delle principali cause di decadenza per
l’accesso al sismabonus. Al momento, cioè, la norma non prevede “ravvedimenti documentali” nel caso in cui il tecnico “dimentichi”
di allegare al titolo edilizio l’asseverazione tecnica entro
l’inizio dei lavori.

Nel caso dei capannoni industriali, però, l’Allegato B non
consentirebbe una compilazione in linea con quanto prevede la “famosa” pagina 11 dell’Allegato A al D.M. n. 58/2017, senza che si
proceda alla normale attribuzione ante e post della classe di
rischio utilizzando uno dei due metodi previsti (convenzionale o
semplificato).

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