Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prevista nel nostro
ordinamento la detrazione fiscale per gli interventi di riduzione
del rischio sismico, nota a tutti come sismabonus.
Sismabonus: cos’è
Entrando nel dettaglio, l’art. 1, comma 2, lettera c) della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato l’art. 16 del D.L. n.
63/2013, sostituendo il comma 1-bis e inserendo i commi da 1-ter a
1-sexies.
Mentre il comma 1-bis prevede il sismabonus ordinario al 50%,
fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare per ciascun anno, nel caso di interventi
di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917/1986
(TUIR), i successivi commi definiscono i casi in cui si può avere
un’aliquota fiscale maggiorata dal 70 all’85%.
In particolare, con i commi da 1-ter a 1-sexies, oltre ad
estendere il sismabonus agli edifici in zona sismica 3, è stato
previsto che:
- qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il
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