Sismabonus case antisismiche, cambio di destinazione d’uso,
asseverazione riduzione rischio sismico, vincoli temporali e
beneficiari. C’è questo e tanto altro ancora nella risposta 8 gennaio 2021, n. 19
che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente reso rispondendo a
tanti i quesiti posti in merito alla detrazione fiscale prevista
dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.
Sismabonus acquisti: l’interpello all’Agenzia delle
Entrate
Il caso in esame riguarda l’interpello presentato da una società
che sta realizzando alcuni interventi di ristrutturazione di
fabbricati. Per questo ha chiesto lumi all’Agenzia delle Entrate su
diverse tematiche che ci consentono di fare un vero e proprio
approfondimento sul cosiddetto sismabonus casa antisismiche in
merito:
- alla possibilità di fruire del beneficio fiscale per un
fabbricato classificato C/3 (Laboratori per arti e mestieri e,
quindi, ad uso non abitativo), ma che viene trasformato in edificio
con destinazione abitativa; - al deposito del progetto per gli interventi del rischio
sismico, avvenuto in data successiva alla presentazione della Scia “architettonica”, ma in allegato alla presentazione della Scia “sismica” e quindi prima dell’inizio ufficiale dei lavori; - alla data di vendita degli immobili demoliti e
ricostruiti; - ai beneficiari.
Cosa dice la normativa
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’articolo 16, comma
1-septies del D.L. n. 63/2013, previsto dall’articolo 46-quater del
D.L.
n. 50/2017 e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto
Crescita) che ha esteso il sismabonus acquisti anche alle zone
a rischio sismico 2 e 3 (fino a quel momento era valido solo per la
zona sismica 1).
Entrando nel dettaglio è previsto che se gli interventi sono
realizzati nei comuni che ricadono in zone a rischio sismico 1, 2 e
3 e hanno funzione, attraverso la demolizione e la ricostruzione
degli edifici, di ridurre il rischio sismico, e sono eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei
lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni
previste (c.d. sismabonus) spettano all’acquirente delle unità
immobiliari nella misura del 75 per cento (riduzione di una classe
di rischio sismico) e dell’85 per cento (riduzione di due classi di
rischio sismico) del prezzo della singola unità immobiliare,
risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità
immobiliare.
In questo caso, dunque, l’agevolazione spetta agli acquirenti
delle nuove unità immobiliari ed è in vigore dall’1 gennaio 2017 e
scadrà il 31 dicembre 2021.
Cambio di destinazione d’uso
Per l’Agenzia delle Entrate nessun dubbio: si può beneficiare
del sismabonus anche nel caso in cui sia stato fatto un cambiamento
d’uso delle unità immobiliari. Sismabonus che vale, precisano gli
uffici, anche in caso di acquisto, oltre che dell’unità principali,
delle pertinenze, anche se accatastate separatamente. Sarà cura
dell’impresa che sta realizzando i lavori, entro 18 mesi dalla data
del termine dei lavori alienare e assegnare l’immobile. Ma, dice
l’Agenzia, “affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano
beneficiare della detrazione prevista”, è necessario “che l’atto di
acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato
entro il 31 dicembre 2021”.
Sismabonus e società
Ma una società può beneficiare del sismabonus? Sì, dice
l’Agenzia, questo perché la normativa è finalizzata alla messa in
sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone
prima ancora che del patrimonio”. Sono dunque agevolabili gli
interventi eseguiti da titolari di reddito d’impresa sugli immobili
posseduti o detenuti a prescindere dalla loro destinazione. Non si
possono cumulare due agevolazioni sullo stesso intervento, però,
precisano gli uffici: quindi il sismabonus non può essere aggiunto
a quelli previsti all’art. 3, comma 1, lettera d), DPR
380/2001.
Qualificazione edilizia e aumento volumetrico
Solo il comune in cui si sono realizzati i lavori può decidere
la qualificazione edilizia, unico, insieme al altri pochi enti
territoriali, a poter assegnare una classificazione urbanistica.
C’è da precisare, però, dicono dall’Agenzia che possono fruire del
sismabonus anche gli interventi “di costruzione mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di
ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica
rispetto all’edificio preesistente”. La disposizione, pertanto, si
applica anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione
dell’edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a
quello preesistente, sempre che le disposizioni normative
urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
Superbonus e case antisismiche
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio
2020, n.77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la
detrazione delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre
2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza
energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e
delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del
rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione
spetta nella misura del 110 per cento. Queste nuove disposizioni si
affiancano e non sostituiscono quelle già esistenti, come
l’ecobonus o il sismabonus. Il superbonus si applica anche alle
spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a
dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in
zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Il superbonus può
essere convertito sotto forma si sconto sul corrispettivo dovuto,
oppure si potrà effettuare la cessione del credito.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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