La mancata presentazione insieme al titolo edilizio
dell’asseverazione tecnica sulla riduzione della classe di rischio
sismico attesa fa perdere il diritto al sismabonus case
antisismiche?
Sismabonus case antisismiche: risponde l’Agenzia delle
Entrate
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’Agenzia delle
Entrate con la risposta n. 31 dell’11
gennaio 2021 ad oggetto “Articolo 16, comma 1-septies del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Sismabonus acquisti case
antisismiche”.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 16, comma 1-septies del D.L. n.
63/2013 ha esteso il cosiddetto sismabonus agli interventi,
realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi
edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con
variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le
norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro
diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva
alienazione dell’immobile. In particolare, è previsto che la
detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità
immobiliare.
Il Sismabonus case antisismiche
Diversamente dal sismabonus “ordinario” previsto dai commi da
1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2016, il sismabonus
c.d. case antisismiche previsto dal comma 1-septies si differenzia
in quanto beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti
delle nuove unità immobiliari. In particolare, la detrazione di cui
al citato comma 1-septies riguarda gli interventi edilizi eseguiti
mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche
con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei
limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che
determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio
sismico.
L’asseverazione tecnica
Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico
di cui al comma 1-quater dell’art. 16 del D.L. n. 63/2016, ammessi
al sismabonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle
imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), a
partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese
sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo la predetta data. Anche ai fini della detrazione
oggetto dell’istanza, l’agevolazione spetta in relazione a
interventi le cui procedure di autorizzazione risultino avviate
dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a
partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a
seguito di procedure avviate in precedenza.
La norma prevede pure che contestualmente alla richiesta del
titolo sia presentata una asseverazione tecnica del progetto
strutturale.
Cosa accade in caso di asseverazione tecnica non contestuale al
titolo?
Per rispondere a questa domanda occorre individuare la zona
sismica e la data di presentazione del titolo edilizio. Infatti, il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota n. 4260 del 5
giugno 2020, ha chiarito che il comma 1-septies) dell’articolo 16
del decreto legge n. 63/2013, come modificato dall’articolo 8 del
decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 “tenuto conto della
circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta
successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la
possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel
caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero
realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o
ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato
miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi agli
acquirenti delle predette unità immobiliari”.
In definitiva, le imprese che effettuano gli interventi su
immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie
iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio
2019 – data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso
l’agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e
3 – e che non hanno presentato l’asseverazione in parola, in quanto
non rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione in base
alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli
abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la
fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale
integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del
rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del
rischio sismico.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.