È possibile optare per la cessione del credito d’imposta
maturato a seguito di interventi di riduzione del rischio sismico
(c.d. sisma bonus) alla società che li esegue nel caso il
contribuente che matura il credito sia anche socio e amministratore
unico della stessa società?
Sismabonus: in quesito all’Agenzia delle
Entrate
Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle
Entrate che con risposta n. 175 del 10 giugno 2020
recante “Detrazione per interventi di riduzione del rischio
sismico – cessione del credito Articolo 16 del decreto legge 4
giugno 2013, n. 63” ha fornito nuovi chiarimenti sulla
cessione del credito per il sisma bonus.
Nel dettaglio, il contribuente ha dichiarato di volere
realizzare lavori consistenti in demolizione e ricostruzione di un
edificio con la stessa volumetria di quella preesistente,
rientranti nella categoria di interventi beneficiabili delle
detrazioni previste dall’art. 16 del D.L. n.
63/2013 (sisma bonus) e che avrebbe
intenzione di cedere la detrazione spettante sotto forma di credito
derivante dalle spese sostenute per l’intervento antisismico alla
società che ha realizzato i lavori e di cui il contribuente è socio
al 50% ed amministratore unico.
È una soluzione possibile?
Sismabonus: le condizioni di accesso alla detrazione
fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le spese sostenute
dall’1 gennaio 2017 spetta una detrazione per la messa in sicurezza
statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di
edifici collegati strutturalmente a condizione che
le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l’1 gennaio 2017 e
che:
- gli edifici siano ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- le costruzioni siano adibite ad abitazione, anche diversa da
quella principale, e ad attività produttive.
Sismabonus: a quanto ammonta e tetti di
spesa
La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite di spesa
di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno ed è
ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni
di edifici, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
- 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio
inferiore; - 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Al riguardo, è stato, altresì confermato che qualora un intero
edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in
esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari
distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla
detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle
suddette parti comuni.
La locuzione “parti comuni”, quindi, pur non presupponendo
l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la
presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.
Nel caso, ad esempio di un edificio costituito esclusivamente da
un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque,
ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti
comuni”.
Sismabonus e cessione del credito
I beneficiari della detrazione del 75 o dell’85%, possono
scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti
privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti) collegati al rapporto che ha
dato origine alla detrazione. Non è possibile, invece, cedere la
detrazione a istituti di credito, intermediari finanziari e
amministrazioni pubbliche.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali
beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non
potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento
dell’imposta.
Sismabonus: a chi si può cedere il
credito
In riferimento ai soggetti a cui è possibile cedere il credito
spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico,
l’Agenzia ha elencato i seguenti soggetti:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli
interventi agevolabili; - altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle
persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro
autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed
enti).
Sismabonus e cessione del credito: la risposta
dell’Agenzia delle Entrate
Ne consegue che nel caso di specie, il contribuente può cedere
l’intero credito corrispondente alla detrazione spettante per le
spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico
(sisma bonus) alla società, considerato che la stessa è il
fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli
interventi agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che il
contribuente ne sia socio e amministratore delegato.
A cura di Redazione
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