In merito al Sismabonus l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- la detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3, vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d’impresa;
- per la detrazione, l’impresa di costruzione deve essere proprietaria dell’immobile.
Si tratta della Risposta all’ interpello 213 del 13 luglio 2020 con la quale l’Agenzia specifica alcuni aspetti relativi ai soggetti beneficiari del Sismabonus.
Il quesito sottoposto all’ Agenzia proviene da una società che costruisce edifici residenziali e non residenziali e che desidera sapere e può sfruttare l’agevolazione prevista dal Sismabonus a seguito di intervento ( effettuato direttamente o tramite altra impresa) di demolizione e ricostruzione.
L’Agenzia fa presente che, qualora l’intervento venga affidato ad un’altra impresa, quella appaltante deve essere titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico. Inoltre deve trattarsi di un’ impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. Ciò significa che deve:
- avere un adeguato codice attività ATECO oppure
- prevedere nell’oggetto sociale l’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
L’agevolazione prevista a favore dell’acquirente delle unità immobiliari, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, viene concessa nel caso in cui, a seguito dell’intervento edilizio di riduzione del rischio simico, l’impresa provveda ad alienare l’immobile entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori (comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013). Ciò presuppone che l’impresa di costruzione che effettua i lavori edili (direttamente o tramite appalto) risulti proprietaria dell’immobile e successivamente lo ceda a terzi.
Per spiegare la legittimità a godere dell’agevolazione da parte di soggetti titolari di reddito d’impresa, l’Agenzia ricorda la finalità della normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio e cioè quella di promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
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