Gli interventi di ristrutturazione comprendono quelli di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso. Quindi se nell’immobile sono stati eseguiti lavori di consolidamento ha diritto ha godere del sismabonus maggiorato al 110%, a patto che il costruttore consegni prima del rogito l’asseverazione della classe di rischio del precedente edificio. Come chiarito infatti dall’Agenzia delle entrate con la risposta 196/2020, poiché solo con l’entrata in vigore del Dl 34/2019 il 1° maggio 2019, l’ambito di applicazione del sismabonus è stato esteso alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, è ammessa l’asseverazione tardiva in tutti i casi in cui le procedure di autorizzazione per demolizione e ricostruiti siano state avviate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019. Quanto alla cifra ammessa alla detrazione, questa ha il tetto massimo di 96.000 euro a prescindere dall’ammontare massimo del prezzo dell’immobile. Quindi se il prezzo è più alto lei in ogni caso non potrà avere un bonus pari al prezzo di acquisto. Se è inferiore al tetto massimo avrà un bonus pari al prezzo. Se la ditta prevede lo sconto in fattura non dovrà pagare nulla. In caso contrario per poter cedere il credito dovrà versare la cifra richiesta che potrà recuperare alle condizioni previste dal soggetto che accetta il credito in questione.
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