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Sismabonus e asseverazione del progettista: come e quando inviarla – Lavori Pubblici

Uno dei dubbi maggiormente affrontati (e chiariti)
dall’Agenzia delle Entrate sul
Sismabonus riguarda l’asseverazione
tecnica del progettista
e il momento in cui è necessario
presentare per non perdere il diritto alle agevolazioni
fiscali.

Indice degli argomenti

Dal Sismabonus al Supersismabonus: il quadro normativo

Per comprendere il momento in cui è necessario inviare
l’asseverazione tecnica del progettista per accedere al sismabonus,
è opportuno ricostruire il quadro normativo che parte dalla
pubblicazione del
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58
recante “Sismabonus – Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati”.

Il DM n. 58/2017 è stato poi modificato e integrato dai seguenti
provvedimenti:

Con il DM n. 65/2017 è stato modificato un “errore” della prima versione del DM n. 58/2017, relativamente ai
contenuti dell’articolo 3, comma 1 e degli allegati A e B, in modo
che l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico potesse essere asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico

secondo le rispettive competenze professionali, eliminando ogni
riferimento alla categoria professionale (architetti e ingegneri)
prevista in prima battuta.

Il DM n. 24/2020 è, probabilmente, quello più importante perché
ha segnato un punto di svolta al momento di presentazione della
asseverazione tecnica. Viene, infatti, modificato l’art. 3, comma 3
del DM n. 58/2017 consentendo la presentazione del progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e
dell’asseverazione entro l’inizio dei lavori. Prima di questa
modifica, infatti, progetto e asseverazione andavano presentati
insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o
al permesso di costruire (PdC), pena decadenza del beneficio
fiscale.

Il DM n. 329/2020 ha, infine, adeguato i modelli di
asseverazione alle nuove esigenze legate alle detrazioni fiscali
del 110% (superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), che adesso sono 5:

  • Allegato A contenente le “Linee guida per la classificazione
    del rischio sismico delle costruzioni” di cui all’articolo 2, comma
    1 del decreto stesso;
  • Allegato B contenente l’asseverazione del progettista relativa
    alla classificazione sismica dell’edificio richiamato all’articolo
    3, comma 2 del provvedimento.
  • Allegato B-1 contenente l’asseverazione del direttore dei
    lavori richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del
    provvedimento.
  • Allegato B-2 contenente l’asseverazione del collaudatore
    statico richiamato all’articolo 3, comma 4-ter del
    provvedimento.
  • Allegato 1 contenente l’attestazione del direttore dei lavori
    rilasciata per gli stati d’avanzamento dei lavori richiamato
    all’articolo 3, comma 4-ter del provvedimento.

Da
questo link
è possibile scaricare la versione
aggiornata e coordinata del DM n. 58/2017.

Speciale Superbonus

Quando va presentata l’asseverazione tecnica

Le tempistiche di presentazione dell’istanza (PdC o SCIA) per il
titolo edilizio diventano, quindi, indispensabili per comprendere
se si è agito nel modo corretto:

  • se il titolo è stato richiesto (e protocollato) tra il
    28/02/2017 (data di entrata in vigore del DM n. 58/2017) e il
    16/01/2020 (data di entrata in vigore del DM n. 24/2020), allora
    l’asseverazione deve essere contestuale;
  • se il titolo è stato richiesto (e protocollato) dopo il
    16/01/2020, allora l’asseverazione potrà essere presentata entro
    l’inizio dei lavori.

Ciò che conta, dunque, è la data di protocollo del titolo
edilizio, senza contare eventuali varianti successive.

Come si compila l’asseverazione tecnica del progettista

Con l’avvento del Sismabonus 110% (anche detto Supersismabonus)
è stato previsto un adeguamento dei modelli alle mutate esigenze
che, tra le altre cose, prevedono anche la verifica di congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
(inserita nei modelli).

In questo approfondimento parleremo dell’asseverazione tecnica
del progettista di cui all’Allegato B del DM n. 58/2017. Vediamo
come compilare il modello.

In alto a destra si deve inserire il «Codice identificativo
dell’asseverazione». Nei sottocampi «Regione», «Prov/unità terr.» e
«Comune» devono essere indicati i corrispondenti codici desumibili
dalla tabella scaricabile dal sito dell’Istat. L’anno da indicare è
quello di accesso al bonus. Foglio catastale e particella sono
quelli che risultano dal certificato catastale dell’immobile
oggetto dell’intervento. Se il numero di cifre da inserire fosse
inferiore alle caselle disponibili si aggiungeranno degli zeri a
partire dalla casella di sinistra.

Asseverazione sismabonus

La prima parte del modello contiene le informazioni necessarie
per l’identificazione dell’edificio.

Asseverazione sismabonus

Oltre i dati catastali occorre inserire la latitudine e la
longitudine di due spigoli opposti del fabbricato. Tali dati
debbono essere espressi nel sistema ETR2000 o nel sistema WGS84.
Nel caso si utilizzassero coordinate in quest’ultimo sistema va
messa la spunta nella relativa casella. Se si avessero le
coordinate espresse in altro sistema segnalo che in rete è
disponibile in software ConveRgo, messo a disposizione dal
CISIS-CPSG, con cui è possibile effettuare la conversione.

Dopo i dati dell’edificio occorre dichiarare la prestazione
effettuata, sbarrando una o entrambe le caselle, e indicare gli
estremi della polizza assicurativa (necessaria per l’asseverazione
e con requisiti particolari indicati all’art. 119, comma 14 del
Decreto Rilancio).

Asseverazione sismabonus

La successiva parte del modello riguarda i costi
dell’intervento:

Asseverazione sismabonus

Qui deve essere specificato il prezziario utilizzato per la
stima dei lavori. Tutte le regioni hanno propri prezziari per cui
basterà indicare i loro estremi. I costi per ciascun tipo di
intervento si ritengono congrui quando per tipologia di intervento
si ritiene siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico
abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi
informativi dell’edilizia» edite dalla casa editrice DEI –
Tipografi a del Genio Civile. Nel caso in cui i suddetti prezzari
non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli
interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi
prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un
procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono
nella definizione dell’importo stesso.

La determinazione dei compensi professionali, non esistendo più
i minimi tariffari professionali, dovrà tenere conto dei parametri
di cui al D.M. 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) previsto dal
comma 8, dell’articolo 24, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il modello prosegue con l’individuazione della classe di rischio
dello stato di fatto.

Asseverazione sismabonus

Pur non essendo necessari per accedere ai benefici fiscali del
Superbonus il miglioramento della classe sismica dell’edificio,
occorre in ogni caso procedere alla sua determinazione. Nel caso la
determinazione di tale rischio fosse fatta con il cosiddetto metodo
semplificato alla lettera che identifica la Classe di Rischio
aggiungere il simbolo (*). Sempre in tal caso non andranno indicati
i valori di IS-V e PAM.

Le previsioni progettuali del dopo intervento richiedono:

Asseverazione sismabonus

Se non si consegue nessun miglioramento di classe di rischio
occorre barrare la relativa casella. Occorre inserire anche gli
estremi dell’avvenuto deposito al Genio Civile.

Per maggiori informazioni “SISMABONUS.
Dalla progettazione alla asseverazione degli
interventi
“.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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