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Sismabonus e asseverazione direttore lavori: interviene il Fisco – Lavori Pubblici

L’asseverazione del rischio sismico depositata successivamente
alla richiesta del permesso di costruire è causa da esclusione
dalla fruizione del Sismabonus acquisti?

Sismabonus e asseverazione tardiva: l’interpello all’Agenzia
delle Entrate

La migliore risposta è come sempre “dipende”. Ed in questo caso
dipende da tanti fattori che l’Agenzia delle
Entrate
prende in considerazione nella risposta n.
688/2021
che ci consente di approfondire il tema legato alla
fruizione delle agevolazioni fiscali previste
all’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n.
63 (il c.d. sismabonus acquisti).

Ecco la rappresentazione dei fatti sottoposta al giudizio di
AdE:

  • intervento di demolizione e ricostruzione con aumento
    volumetrico di un edificio ad opera di una società di
    costruzioni;
  • immobile in zona sismica 3;
  • permesso di costruire rilasciato il 26 settembre 2018;
  • asseverazione di riduzione del rischio sismico depositata il 23
    dicembre 2019;
  • atto di compravendita stipulato il 29 maggio 2020;
  • attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori
    eseguiti depositato dal direttore dei lavori alla fine
    dell’intervento (il 26 agosto 2020).

L’art. 3, comma 3 del
DM n. 58/2017
dispone l’obbligo di allegare il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione,
alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta
di permesso di costruire, al momento della presentazione allo
sportello unico competente tempestivamente e comunque prima
dell’inizio dei lavori. La domanda è semplice: nel caso di specie
il contribuente può godere del sismabonus acquisti?

Asseverazione tardiva: i chiarimenti di luglio 2020

L’argomento è stato già oggetto di numerosi chiarimenti e
risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Già a luglio 2020, la
risoluzione n. 38/E aveva chiarito che i sismabonus acquisti spetta
agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche
2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data
di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se
l’asseverazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è
stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo
abilitativo.

In questa occasione AdE ha precisato che ai fini della
detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia
presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito
dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio
sismico.

Il caso in esame il contribuente parla di attestazione di
conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei
lavori. Sul quale l’articolo 3, comma 4, del DM n. 58/2017
stabilisce “Il direttore dei lavori e il collaudatore statico,
ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori
strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva
competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto
depositato, come asseverato dal progettista
“.

Al successivo comma 5 dispone che “L’asseverazione di cui al
comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso
il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente,
per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16,
comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013
“.

Ll’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al
progetto, a differenza di quanto previsto per l’asseverazione
attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non
richiede che la stessa sia presentata entro la entro la data di
stipula del rogito.

Conclusioni

L’Agenzia delle Entrate conclude, quindi, che fermo restando il
rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia e nel
presupposto che abbia presentato al SUAP nei termini massimi
indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro la data del
rogito) l’asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017,
il contribuente può accedere all’agevolazione del cd. “Sismabonus
acquisti”.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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