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Sismabonus e Asseverazione: risposta di AdE scontata al 110% – Lavori Pubblici

Sarà che dopo aver letto l’ennesima risposta dell’Agenzia delle
Entrate abbiamo ormai piena conoscenza dell’indirizzo del Fisco su
determinati temi legati alle detrazioni fiscali in edilizia. È
fuori ogni dubbio, però, che casi specifici a parte le istanze dei
contribuenti legati all’ecobonus e al sismabonus (ordinari o
potenziati al 110%) riguardano sempre gli stessi
macroargomenti:

  • il soggetto beneficiario;
  • l’aumento volumetrico;
  • la presenza dell’impianto di riscaldamento;
  • il calcolo dei limiti di spesa in caso di più unità
    immobiliari, pertinenze ed in caso di frazionamenti e
    accorpamenti;
  • i tempi per l’asseverazione tecnica necessaria per il
    sismabonus;
  • il cambio di zona sismica.

Sismabonus e Asseverazione: nuova risposta dell’Agenzia delle
Entrate

Ed è proprio su questi ultimi due argomenti che risponde
l’Agenzia delle Entrate nella nuova risposta
n. 624/2021
ad oggetto “Superbonus – Sismabonus acquisti in
caso di variazione della zona sismica del comune in cui sorge
l’unità immobiliare, dalla classe 4 alla classe 3, intervenuta dopo
il rilascio del permesso di costruire – Articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
“.

Una risposta pressoché scontata alla luce dei tanti interventi
su questo argomento ma che è utile per consolidare nuovamente
alcuni aspetti formali legati alle date significative che possono
incidere sulla fruizione del Sismabonus nel caso di “asseverazione
tardiva”.

Nel caso di specie, il contribuente rappresenta questa
situazione:

  • intervento di demolizione e ricostruzione con miglioramento
    sismico di una o più classi di un fabbricato in zona sismica 4
    eseguito da un’impresa di costruzione sulla base di un permesso di
    costruire richiesto il 13 marzo 2019 e rilasciato
    dal Comune il 6 giugno 2019;
  • intervento iniziato il 30 settembre 2019;
  • l’impresa di costruzione intende vendere le unità immobiliari
    con rogito entro il 30 dicembre 2021;
  • a marzo 2021 una deliberazione della Giunta Regionale
    riclassifica la zona sismica del comune su cui sorge l’unità
    immobiliare oggetto d’istanza dalla classe 4 alla classe 3;
  • l’allegato B (asseverazione ai sensi dell’articolo 3 del
    decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28
    febbraio 2017, n. 58) depositato entro il mese di aprile 2021;
  • allegati B1 (attestazione del direttore dei lavori), e B2
    (attestazione del collaudatore statico) previste ai sensi
    dell’articolo 3, comma 4-ter del decreto del Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58,
    verranno depositati entro la fine dei lavori, prevista per il mese
    di settembre 2021.

La domanda è semplice: ci sono i presupposti per accedere al
SuperSismabonus acquisti (art. 16, comma 1-septies del D.L. n.
63/2013, potenziato al 110% dall’art. 119, comma 4 del D.L. n.
34/2020)?

Sismabonus acquisti, cambio zona sismica e Asseverazione
tardiva

Come detto, la risposta delle Entrate non poteva essere diversa
(ecco il motivo del titolo di questo articolo “Sismabonus e
Asseverazione: risposta di AdE scontata al 110%
“).

In conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici del 5 giugno 2020, il sismabonus acquisti spetta anche
agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche
2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono
iniziate prima del 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore delle
disposizioni che hanno esteso l’agevolazione anche agli immobili
ubicati nei comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3) anche se
l’asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a
condizione che la predetta asseverazione sia presentata
dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile
oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e
consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in
questione.

Ciò al fine di non precludere l’applicazione del beneficio in
commento nelle ipotesi in cui l’adempimento non fosse stato
effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli
immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano
nell’ambito applicativo dell’agevolazione.

Tale principio può applicarsi anche nel caso di specie, atteso
che l’adempimento non è stato effettuato in quanto alla data di
presentazione della richiesta del titolo abilitativo il Comune era
ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell’ambito
applicativo del citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto
legge n. 63 del 2013.

Ne consegue che l’Istante, nel presupposto che siano rispettati
tutti i requisiti normativamente previsti non oggetto di
interpello, può beneficiare del Sismabonus acquisti applicando la
maggiore aliquota prevista citato dall’articolo 119, comma 4, del
Decreto Rilancio (Superbonus).

Ai fini della detrazione, fermo restando il rispetto della
condizione che gli immobili siano alienati dall’impresa
costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e nel rispetto di
tutte le altre condizioni normativamente previste, la predetta
asseverazione deve essere presentata dall’impresa a partire dalla
data di produzione effetti della riclassificazione sismica
regionale (sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Regionale avvenuta il 16 marzo 2021, ovvero dal 15 maggio 2021) ed
entro la data di stipula del rogito dell’immobile. La medesima
asseverazione dovrà, infine, essere consegnata all’acquirente ai
fini dell’accesso al beneficio in questione.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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