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Sismabonus e Asseverazione tecnica: demolizione e ricostruzione con ampliamento – Lavori Pubblici

Quando si parla di interventi di riduzione del rischio
sismico
e della relativa detrazione fiscale (c.d.
sismabonus), una delle maggiori
problematiche su cui è intervenuta l’Agenzia delle
Entrate, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e lo stesso
legislatore riguarda l’asseverazione tecnica della
classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella
conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.

Sismabonus e asseverazione tecnica

Asseverazione tecnica che, come previsto dalla norma, va
presentata ai sensi del
DM n. 58/2017
come modificato dai successivi
DM n. 65/2017
,
DM n. 24/2020
e dal
DM n. 329/2020
(modifica necessaria a seguito della
nascita del superbonus
110%
). Nella sia prima versione, l’articolo 3, comma
3, del citato DM n. 58/2017 prevedeva la contestuale presentazione
dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo
abilitativo.

Solo successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dal
DM n. 24/2020 è stato previsto che “il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione
di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione
certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di
costruire, al momento della presentazione allo sportello unico
competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti,
tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori
“.
Modifica valida a partire dall’entrata in vigore del DM n. 24/2020
(16 gennaio 2020).

Ma la storia non finisce qui. La norma che ha previsto il
sismabonus, inizialmente aveva riservato questa agevolazione agli
immobili ricadenti in zona sismica 1. Solo con decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34 (entrato in vigore l’1 maggio 2019) è stata
estesa questa detrazione fiscale anche agli edifici in zona sismica
2 e 3.

Con la conseguenza che ci troviamo di fronte ad una situazione
in cui la data di richiesta del titolo e la zona sismica diventano
fondamentali per capire se si può avere diritto o meno al
sismabonus.

Sismabonus e Asseverazione tecnica: nuovo intervento del
Fisco

Proprio su questo argomento registriamo un nuovo intervento
dell’Agenzia delle Entrate che con la
risposta n.
192 del 18 marzo 2021
chiarisce nuovi dubbi in merito
ad un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento
realizzato da una società che intende dopo affittare i locali ad
uso commerciale.

Nel caso di specie la situazione è la seguente:

  • acquisto immobili con rogiti che vanno dal 2017 al 2019;
  • permesso di costruire richiesto nel 2019 come variante di un
    permesso del 2018;
  • permesso di costruire rilasciato a dicembre 2020;
  • zona sismica 2;
  • l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento
    volumetrico è stato assentito come ristrutturazione edilizia (art.
    3, lett d) del DPR 380/2001);
  • a seguito dell’intervento si avrà una riduzione del rischio
    sismico di due classi.

Infine, prima dell’avvio dei lavori, ma solo successivamente
alla richiesta del titolo, è stata presentata documentazione
integrativa le asseverazioni attestanti il «rischio sismico di
costruzione» ante intervento.

Asseverazione tardiva: occhio alla data di richiesta del
permesso di costruire

Dopo aver ricordato i presupposti normativi previsti dall’art.
16-bis, comma 1, lettera i), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR) e dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto legge n. 63/2013,
l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire
della predetta agevolazione anche dai titolari di reddito d’impresa
che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o
detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Ciò premesso, però, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che al
momento della presentazione del permesso di costruire, era in
vigore la prima versione dell’articolo 3, comma 3, del citato DM n.
58/2017, che prevedeva la contestuale presentazione
dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo
abilitativo.

Per tale motivo, nel caso di specie un’asseverazione tardiva, in
quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente
l’accesso alla detrazione fiscali previste per gli interventi di
riduzione del rischio sismico.

Come detto in premessa, la possibilità di allegare
successivamente il progetto degli interventi per la riduzione del
rischio sismico e l’asseverazione tecnica è valida a partire
dall’entrate in vigore del DM n. 24/2020, ovvero per i titoli
abilitativi chiesti a partire dal 16 gennaio 2020.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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