Quando la normativa tecnica e quella fiscale si intrecciano e
fanno risalire alcune definizioni alla notte dei tempi, non è
difficile trovare immediatamente dei “buchi” che rendono
difficoltosa l’applicazione di una disposizione. Ed è quello che è
accaduto negli ultimi mesi dopo una
risposta dell’Agenzia delle Entrate che ha messo in crisi
l’applicazione del sismabonus nei centri storici.
Sismabonus e progetto unitario
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ricordò
che la norma che ha previsto nel nostro ordinamento il sismabonus
va ricercata nell’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n.
63/2013, che a sua volta fa riferimento all’art. 16-bis, comma 1,
lettera i) del DPR n. 917/1986 per il quale la detrazione fiscale
si applica agli interventi:
“relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e
non su singole unità immobiliari“.
Ed è proprio l’ultimo periodo che ha messo un po’ in crisi
tutti. Personalmente ho sempre sostenuto che anche in Zona A,
avendo un titolo edilizio, un parere della Soprintendenza e un via
libera del Genio Civile, con un progetto strutturale di un tecnico
che, individuata l’unità strutturale, assevera il miglioramento
sismico, non avrebbe alcun senso riferirsi al altre parole dal
significato oscuro (come il progetto unitario).
Le conferme della Commissione per il monitoraggio del
Sismabonus
Una conferma ufficiale arriva adesso direttamente dalla
Commissione per il monitoraggio del Sismabonus che ha fornito la
risposta n. 4 di luglio 2021 che chiarisce definitivamente
l’argomento.
In questa nuova risposta si parla di aggregati edilizi e
progetti unitari con specifico riferimento ai centri storici. La
risposta è chiara e, pur essendo sempre un’interpretazione, farà
certamente scuola sull’argomento.
Progetto unitario = unità strutturale
Secondo la Commissione (e non poteva essere altrimenti) ove gli
interventi di sismabonus debbano essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendenti interi edifici, e, nel caso
riguardino i centri storici, il concetto di “progetto unitario”
deve essere riletto e interpretato, attualizzandolo e rendendolo
aderente alle definizioni di cui alle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e alla
sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2).
In particolare, secondo la Commissione il riferimento ai
progetti unitari contenuto nell’art. 16-bis, comma 1, lettera i)
del DPR n. 917/1986 deve essere inteso come limitato al concetto di
singola unità strutturale e non all’intero aggregato edilizio che
tipicamente caratterizza i centri storici. Via libera, quindi, agli
interventi locali anche nei centri storici.
Intervenire sugli aggregati
Dopo aver ricordato la definizione di unità strutturale
contenuta nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, la Commissione
ha evidenziato che intervenire sugli aggregati in maniera organica,
anche in considerazione del frazionamento delle proprietà, pone
seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus che
metterebbero a rischio l’obiettivo principale che è quello di
migliorare la qualità strutturale del costruito e ridurre il
rischio sismico.
Proprio per questo motivo, senza necessariamente dover
realizzare la verifica sismica dell’intero edificio aggregato o
delle singole unità strutturali, la buona esecuzione di interventi
locali consente di raggiungere una riduzione del rischio
sismico.
Gli interventi di riparazione o locali
Coerentemente con questo principio, secondo la Commissione, gli
interventi di riparazione o locali rientrano a pieno titolo tra
quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n.
917/1986, soprattutto (considerata la loro semplicità realizzativa)
quando si opera nei centri storici costituiti da aggregati.
Gli interventi locali ammessi al sismabonus sono quelli che
privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque
consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo
sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino
o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o
tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad
esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche
attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra
elementi lignei di una copertura o di un solaio) ricadono in questa
categoria.
Interventi ammissibili al Sismabonus
La Commissione fornisce a titolo d’esempio alcuni interventi
certamente ammissibili al sismabonus:
- interventi sulle coperture o su loro porzioni finalizzati:
- all’aumento della capacità portante;
- alla riduzione dei pesi;
- alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture
verticali; - al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature;
- alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi di
copertura;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza
originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo
armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da
vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione
dei componenti, …); - interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di
meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e
tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in
muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in
c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di
meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque
tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne
la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla
struttura in c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di
elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti,
controsoffitti, etc., o dei loro vincoli o ancoraggi alla struttura
principale.
In riferimento a quest’ultimo punto, per chiarire nel dettaglio,
la Commissione rileva che rientrano tra gli interventi ammessi al
sismabonus anche quelli di riparazione o locali realizzati su una
villetta a schiera. Gli interventi di miglioramento e adeguamento,
e le verifiche di sicurezza effettuate dovranno essere riferite
alla singola unità strutturale individuata con la modalità previste
dalle NTC, anche nel caso di parti soggette ad interventi che non
riguardano l’intera unità strutturale. Nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano
l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo,
oltre al rispetto delle NTC e della relativa circolare, la
Commissione richiama l’attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6
della circolare stessa.
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