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Sismabonus e pertinenze: calcolo dei limiti di spesa – Lavori Pubblici

Nel caso di interventi antisismici sulle
pertinenze di un edificio sul quale si sta
utilizzando il Superbonus 110%, non è possibile
prevedere un limite di spesa a parte. A ribadirlo, il
sottosegretario all’Economia e Finanze Federico
Freni
, a seguito dell’interrogazione in Commissione
Finanze della Camera posta dall’on. Gian Mario
Fragomeli
.

Sismabonus e pertinenze: i massimali di spesa

Il deputato, aveva richiesto chiarimenti sull’applicazione dei
bonus fiscali nel settore edilizio, con specifico riferimento
all’ipotesi per cui la pertinenza di un edificio
funzionalmente e strutturalmente indipendente
, non facente
parte dell’unità strutturale, possa accedere ai benefìci previsti
per il «Superbonus», con un proprio massimale di spesa,
esclusivamente per interventi di miglioramento
sismico
eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando
l’invarianza della destinazione d’uso.

Il quesito è stato posto facendo riferimento alla
circolare 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle
entrate
, la quale ha affermato che il
Superbonus 110% è applicabile anche se i
lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze, nei limiti dei
massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente
dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo
edificio residenziale principale.

Secondo Fragomeli ci sarebbe però una discrepanza tra le
risposte fornite dal Fisco stesso sulla questione:

  • la risposta
    n. 231/2021
    rimanda ad un massimale unico,
    sottolineando il nesso di pertinenzialità;
  • la risposta
    n. 806/202
    1
    prevede un massimale dedicato per l’intervento di demolizione e
    ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una incongruenza
    nell’interpretazione della norma

Nel fornire chiarimenti il Sottosegretario ha preliminarmente
ricordato quanto disposto nella circolare AdE n. 30/E del 2020,
nella quale è stato specificato che:

  • per gli interventi «trainanti» antisismici di
    cui al comma 4 dell’articolo 119, effettuati sulle parti
    comuni di un edificio residenziale
    , il limite massimo di
    spesa agevolabile è determinato in funzione del numero
    delle unità
    immobiliari presenti nell’edificio oggetto di
    intervento;
  • nel calcolo del numero di unità immobiliari presenti
    nell’edificio, devono essere conteggiate anche le
    pertinenze ubicate nell’edificio
    oggetto di intervento
    mentre non si tiene conto di quelle collocate in un edificio
    separato. Pertanto, ad esempio, in un edificio composto da 4 unità
    abitative e 4 pertinenze occorre moltiplicare per 8 il limite di
    spesa previsto per ciascun intervento.
  • un intervento «trainante» può essere eseguito anche su
    una pertinenza
    e beneficiare
    del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che
    l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale
    principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di
    tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto
    Rilancio.

Inoltre, con la circolare
24/E del 2020
l’Agenzia delle Entrate, in riferimento
agli interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare ha
sottolineato che la detrazione spetta nel limite di spesa
di 96.000 euro
; l’ammontare massimo di spesa ammessa alla
detrazione deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue
pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza
non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel
limite previsto per l’unità abitativa al cui servizio è posta la
pertinenza.

Pertinenze nell’unità immobiliare e
pertinenze indipendenti

Di conseguenza, non sembrerebbe registrarsi alcuna incongruenza
tra le due risposte ad istanze di interpello citate dall’on.
Fragomeli:

  • la risposta n. 231 del 2021 si riferisce all’ipotesi di
    interventi antisismici effettuati su due distinte unità
    immobiliari funzionalmente indipendenti
    e con accesso
    autonomo, nonché sulle relative pertinenze; in
    tale caso, il limite di spesa agevolabile è complessivamente pari a
    192.000 euro (96.000 x 2) e riguarda le due unità immobiliari e le
    relative pertinenze.
  • La risposta n. 806 del 2021 concerne, invece, la diversa
    ipotesi di interventi antisismici realizzati sia sulle
    parti comuni di un edificio in condominio sia
    sulle pertinenze delle unità immobiliari facenti
    parti dell’edificio ma collocate in un fabbricato distinto da
    quello condominiale. In questo caso, le spese relative ai lavori
    sulle parti comuni dell’edificio devono essere considerate, dal
    condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo
    autonomo, ai fini dell’individuazione del limite di spesa
    detraibile rilevando, a tal fine, il numero di unità immobiliari
    facenti parte del condominio. Diversamente, per gli interventi
    effettuati sulle pertinenze «separate» dall’edificio
    condominiale
    si applica l’autonomo limite di spesa
    complessivamente pari a 96 mila euro, indipendentemente dal numero
    delle pertinenze.

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