

Nel caso di interventi antisismici sulle
pertinenze di un edificio sul quale si sta
utilizzando il Superbonus 110%, non è possibile
prevedere un limite di spesa a parte. A ribadirlo, il
sottosegretario all’Economia e Finanze Federico
Freni, a seguito dell’interrogazione in Commissione
Finanze della Camera posta dall’on. Gian Mario
Fragomeli.
Sismabonus e pertinenze: i massimali di spesa
Il deputato, aveva richiesto chiarimenti sull’applicazione dei
bonus fiscali nel settore edilizio, con specifico riferimento
all’ipotesi per cui la pertinenza di un edificio
funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente
parte dell’unità strutturale, possa accedere ai benefìci previsti
per il «Superbonus», con un proprio massimale di spesa,
esclusivamente per interventi di miglioramento
sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando
l’invarianza della destinazione d’uso.
Il quesito è stato posto facendo riferimento alla
circolare 30/E del 22 dicembre 2020 dell’Agenzia delle
entrate, la quale ha affermato che il
Superbonus 110% è applicabile anche se i
lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze, nei limiti dei
massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente
dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo
edificio residenziale principale.
Secondo Fragomeli ci sarebbe però una discrepanza tra le
risposte fornite dal Fisco stesso sulla questione:
- la risposta
n. 231/2021 rimanda ad un massimale unico,
sottolineando il nesso di pertinenzialità; - la risposta
n. 806/2021
prevede un massimale dedicato per l’intervento di demolizione e
ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una incongruenza
nell’interpretazione della norma
Nel fornire chiarimenti il Sottosegretario ha preliminarmente
ricordato quanto disposto nella circolare AdE n. 30/E del 2020,
nella quale è stato specificato che:
- per gli interventi «trainanti» antisismici di
cui al comma 4 dell’articolo 119, effettuati sulle parti
comuni di un edificio residenziale, il limite massimo di
spesa agevolabile è determinato in funzione del numero
delle unità immobiliari presenti nell’edificio oggetto di
intervento; - nel calcolo del numero di unità immobiliari presenti
nell’edificio, devono essere conteggiate anche le
pertinenze ubicate nell’edificio oggetto di intervento
mentre non si tiene conto di quelle collocate in un edificio
separato. Pertanto, ad esempio, in un edificio composto da 4 unità
abitative e 4 pertinenze occorre moltiplicare per 8 il limite di
spesa previsto per ciascun intervento. - un intervento «trainante» può essere eseguito anche su
una pertinenza e beneficiare
del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che
l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale
principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di
tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto
Rilancio.
Inoltre, con la circolare
24/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate, in riferimento
agli interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare ha
sottolineato che la detrazione spetta nel limite di spesa
di 96.000 euro; l’ammontare massimo di spesa ammessa alla
detrazione deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue
pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza
non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel
limite previsto per l’unità abitativa al cui servizio è posta la
pertinenza.
Pertinenze nell’unità immobiliare e
pertinenze indipendenti
Di conseguenza, non sembrerebbe registrarsi alcuna incongruenza
tra le due risposte ad istanze di interpello citate dall’on.
Fragomeli:
- la risposta n. 231 del 2021 si riferisce all’ipotesi di
interventi antisismici effettuati su due distinte unità
immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso
autonomo, nonché sulle relative pertinenze; in
tale caso, il limite di spesa agevolabile è complessivamente pari a
192.000 euro (96.000 x 2) e riguarda le due unità immobiliari e le
relative pertinenze. - La risposta n. 806 del 2021 concerne, invece, la diversa
ipotesi di interventi antisismici realizzati sia sulle
parti comuni di un edificio in condominio sia
sulle pertinenze delle unità immobiliari facenti
parti dell’edificio ma collocate in un fabbricato distinto da
quello condominiale. In questo caso, le spese relative ai lavori
sulle parti comuni dell’edificio devono essere considerate, dal
condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo
autonomo, ai fini dell’individuazione del limite di spesa
detraibile rilevando, a tal fine, il numero di unità immobiliari
facenti parte del condominio. Diversamente, per gli interventi
effettuati sulle pertinenze «separate» dall’edificio
condominiale si applica l’autonomo limite di spesa
complessivamente pari a 96 mila euro, indipendentemente dal numero
delle pertinenze.
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